Art. 8.
             Delega di funzioni alle Camere di Commercio
 
  1.  Alle  Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative al
rilascio delle autorizzazioni, all'abilitazione ed alla distribuzione
degli  identificativi,  ivi   compresi   gli   adempimenti   relativi
all'aggiornamento  della banca dati per le variazioni intervenute, ai
sensi di legge, relativamente ai veicoli ed  ai  beneficiari  cui  si
riferiscono  gli identificativi, gli adempimenti relativi a controlli
sui consumi, nonche'  le  funzioni  riguardanti  le  rilevazioni  dei
medesimi da trasmettersi all'Amministrazione regionale.
  2.   Le  Camere  di  Commercio,  nell'ambito  dell'esercizio  delle
funzioni   di   cui    al    comma    1,    forniscono    mensilmente
all'Amministrazione  regionale,  sotto  la  propria  responsabilita',
entro il  giorno  5  di  ogni  mese,  l'attestazione  riguardante  la
regolarita'  dei  consumi con riferimento ai cittadini ai quali hanno
rilasciato l'autorizzazione unitamente  alle  eventuali  segnalazioni
delle  anomalie rilevate e delle misure intraprese; tale attestazione
certifica nei  confronti  dell'Amministrazione  regionale  l'avvenuta
effettuazione   dei   controlli   demandati,   anche   i  fini  della
legittimita' dei rimborsi di cui all'art. 10.
  3. Per le finalita' di cui al comma 1  l'Amministrazione  regionale
stipula  delle  convenzioni con le Camere di Commercio in cui vengono
definite, in  particolare,  le  modalita'  operative  ed  i  rapporti
finanziari,  tenuto  conto  degli importi da queste riscossi ai sensi
del comma 4 dell'art. 4 e relativi al rilascio delle  autorizzazioni,
nonche'  delle  somme  derivanti  dall'irrogazione  delle sanzioni di
competenza ai sensi dell'art. 15.
  4. Per le finalita' del presente articolo possono essere utilizzati
il software, gli identificativi ed i P.O.S.  esistenti  e  funzionali
all'erogazione  dei  contingenti  di benzina a prezzo agevolato nelle
zone di confine di cui  alla  legge  1  dicembre  1948,  n.  1438,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,  ed  all'art.  6  del
decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con  modificazioni
nella legge 22 gennaio 1992, n. 17, previa verifica della rispondenza
dei  medesimi  alle  specifiche  tecniche  di  cui all'allegato A), e
definizione dei  rapporti  finanziari  con  le  Camere  di  Commercio
competenti nelle convenzioni di cui al comma 3.
  5.  L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese
relative alla realizzazione della banca dati ed  all'onere  derivante
dalle  convenzioni  con le Camere di Commercio per l'attuazione della
presente legge.
  6. Ai sensi del comma 1, le Camere di Commercio, giornalmente, sono
tenute a comunicare all'Amministrazione regionale con le modalita' di
cui all'allegato A), punto 4), i  dati  relativi  alle  comunicazioni
ricevute  ai sensi dell'art. 9 sulle quantita' di benzine con e senza
piombo  vendute  il  giorno  precedente.  Le   comunicazioni   devono
avvenire,  di  norma,  in  via  informatica,  salvo  causa  di  forza
maggiore.