Art. 8. Delega di funzioni alle Camere di Commercio 1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni, all'abilitazione ed alla distribuzione degli identificativi, ivi compresi gli adempimenti relativi all'aggiornamento della banca dati per le variazioni intervenute, ai sensi di legge, relativamente ai veicoli ed ai beneficiari cui si riferiscono gli identificativi, gli adempimenti relativi a controlli sui consumi, nonche' le funzioni riguardanti le rilevazioni dei medesimi da trasmettersi all'Amministrazione regionale. 2. Le Camere di Commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente all'Amministrazione regionale, sotto la propria responsabilita', entro il giorno 5 di ogni mese, l'attestazione riguardante la regolarita' dei consumi con riferimento ai cittadini ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese; tale attestazione certifica nei confronti dell'Amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli demandati, anche i fini della legittimita' dei rimborsi di cui all'art. 10. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di Commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalita' operative ed i rapporti finanziari, tenuto conto degli importi da queste riscossi ai sensi del comma 4 dell'art. 4 e relativi al rilascio delle autorizzazioni, nonche' delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza ai sensi dell'art. 15. 4. Per le finalita' del presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi ed i P.O.S. esistenti e funzionali all'erogazione dei contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1992, n. 17, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato A), e definizione dei rapporti finanziari con le Camere di Commercio competenti nelle convenzioni di cui al comma 3. 5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese relative alla realizzazione della banca dati ed all'onere derivante dalle convenzioni con le Camere di Commercio per l'attuazione della presente legge. 6. Ai sensi del comma 1, le Camere di Commercio, giornalmente, sono tenute a comunicare all'Amministrazione regionale con le modalita' di cui all'allegato A), punto 4), i dati relativi alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 sulle quantita' di benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore.