Art. 9. Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono autorizzati alla vendita delle benzine a prezzo ridotto i gestori di punti vendita dotati dei P.O.S. di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), su cui sia installato il software atto ad operare nei termini di cui all'allegato A), punti 3), 4) e 5). 2. Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a comunicare alla propria Camera di Commercio, con le modalita' di cui all'allegato A), punto 4), le quantita' di benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore. 3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2 il gestore e' altresi' tenuto a registrare tramite il P.O.S. i dati relativi ai quantitativi di benzine vendute ad un prezzo diverso da quello ridotto in applicazione della presente legge. 4. Il gestore del punto vendita non puo' vendere benzina a prezzo ridotto qualora riscontri che l'identificativo consegnatogli risulta disabilitato. A tale fine, ad avvenuta ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, la Camera di Commercio comunica giornalmente gli identificativi non piu' abilitati, con le modalita' di cui all'allegato A), punto 5).