Art. 9.
         Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti
 
  1.  Ai  sensi  e  per gli effetti della presente legge si intendono
autorizzati alla vendita delle benzine a prezzo ridotto i gestori  di
punti  vendita  dotati  dei  P.O.S. di cui all'art. 3, comma 1, lett.
d), su cui sia installato il software atto ad operare nei termini  di
cui all'allegato A), punti 3), 4) e 5).
  2.   Giornalmente  i  gestori  dei  punti  vendita  sono  tenuti  a
comunicare alla propria Camera di Commercio, con le modalita' di  cui
all'allegato A), punto 4), le quantita' di benzine con e senza piombo
vendute  il  giorno  precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di
norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore.
  3. Ai fini della comunicazione di cui al  comma  2  il  gestore  e'
altresi'  tenuto  a  registrare  tramite il P.O.S. i dati relativi ai
quantitativi di benzine  vendute  ad  un  prezzo  diverso  da  quello
ridotto in applicazione della presente legge.
  4.  Il  gestore del punto vendita non puo' vendere benzina a prezzo
ridotto qualora riscontri che l'identificativo consegnatogli  risulta
disabilitato.  A tale fine, ad avvenuta ricezione delle comunicazioni
di cui al comma 2, la Camera di Commercio comunica  giornalmente  gli
identificativi   non   piu'   abilitati,  con  le  modalita'  di  cui
all'allegato A), punto 5).