Art. 2. Aree prioritarie di intervento 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, le risorse stanziate nel bilancio regionale per il biennio 1996-97 sul fondo di cui all'art. 1, comma 1, sono destinate alla realizzazione dei progetti infrastrutturali individuati dal documento programmatico della Giunta regionale, approvato dal Consiglio regionale con delibera 27 giugno 1995 n. 007, e dei relativi progetti strategici, con riferimento agli strumenti previsti dall'art. 8, ed in particolare alla: a) reinfrastrutturazione della Lombardia; b) riconversione e ristrutturazione di strutture ospedaliere, con particolare riguardo alle aree dove sono attivate iniziative e ipotesi di riordino; c) valorizzazione e potenziamento delle risorse idriche; d) bonifica e riqualificazione delle aree inquinate e attivazione degli strumenti di gestione integrata territorio/ambiente; e) realizzazione delle infrastrutture per la competitivita' e di strutture universitarie e formative integrate.