Art. 2.
                   Aree prioritarie di intervento
 
  1.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, le risorse
stanziate nel bilancio regionale per il biennio 1996-97 sul fondo  di
cui  all'art.  1,  comma  1,  sono  destinate  alla realizzazione dei
progetti infrastrutturali  individuati  dal  documento  programmatico
della   Giunta  regionale,  approvato  dal  Consiglio  regionale  con
delibera 27 giugno 1995 n. 007, e dei relativi  progetti  strategici,
con   riferimento   agli   strumenti  previsti  dall'art.  8,  ed  in
particolare alla:
   a) reinfrastrutturazione della Lombardia;
   b) riconversione e ristrutturazione di strutture ospedaliere,  con
particolare  riguardo  alle  aree  dove  sono  attivate  iniziative e
ipotesi di riordino;
   c) valorizzazione e potenziamento delle risorse idriche;
   d) bonifica e riqualificazione delle aree inquinate e  attivazione
degli strumenti di gestione integrata territorio/ambiente;
   e)  realizzazione  delle infrastrutture per la competitivita' e di
strutture universitarie e formative integrate.