Art. 3.
                      Approvazione dei progetti
 
  1. La Giunta regionale,  su  proposta  di  uno  o  piu'  assessori,
avvalendosi  del  nucleo di valutazione di cui all'art. 5, approva lo
schema-tipo  per  la  predisposizione  dei  progetti  e  individua  i
relativi responsabili.
  2. I progetti sono presentati dai rispettivi responsabili al nucleo
di  valutazione,  che  di norma, entro trenta giorni dal ricevimento,
verifica la coerenza degli stessi con i criteri definiti all'art.  4,
e  rassegna  alla  Giunta  regionale  una  motivata  relazione  sulla
fattibilita' tecnico-economica dei progetti.
  3. Tale relazione deve in particolare contenere:
   a)  l'analisi comparata degli effetti e dei costi degli interventi
previsti dai progetti presentati, sulla base di criteri, standards  e
modelli predeterminati;
   b)  i  costi  di  realizzazione e le risorse regionali e quelle di
eventuali altri soggetti;
   c) i tempi ed i vincoli di realizzazione dei progetti;
   d) le modalita' e gli strumenti di attuazione dei progetti.
  4. La Giunta regionale  sulla  base  di  tale  relazione  adotta  i
progetti da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
  5.  Il  Consiglio  regionale  approva  con  propria  deliberazione,
unitamente a specifica legge di variazione del bilancio,  i  progetti
da  finanziare,  a  ciascuno  dei  quali e' allegata una scheda nella
quale sono indicati gli elementi di cui all'art. 7,  comma  2,  della
L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;
la  Giunta regionale assume gli impegni di spesa relativi ai progetti
approvati, cosi' come previsto  all'art.  6,  e  dispone  l'eventuale
concessione della fidejussione regionale di cui all'art. 1, comma 5.
  6.  L'approvazione  dei progetti, ai sensi del comma 5, costituisce
dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza  ed  indifferibilita'
delle  opere  e tiene luogo della manifestazione di volonta' da parte
della Regione in funzione  dell'intesa  ai  sensi  dell'art.  81  del
D.P.R.      n.   616/1977   e   successive   modificazioni,   nonche'
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno  1939,
n.  1497.  Ove  occorra,  ai fini di una piu' celere attuazione degli
interventi, nel caso in cui tali progetti siano presentati da  comuni
e  le  opere  non  risultino  conformi  alle previsioni urbanistiche,
l'approvazione  regionale  costituisce   variante   degli   strumenti
generali  ed  attuativi  vigenti e comprende ed assorbe i pareri, gli
assensi, le intese e i nulla osta di competenza  regionale  necessari
per dar corso alla realizzazione dell'opera.