Art. 3. Approvazione dei progetti 1. La Giunta regionale, su proposta di uno o piu' assessori, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all'art. 5, approva lo schema-tipo per la predisposizione dei progetti e individua i relativi responsabili. 2. I progetti sono presentati dai rispettivi responsabili al nucleo di valutazione, che di norma, entro trenta giorni dal ricevimento, verifica la coerenza degli stessi con i criteri definiti all'art. 4, e rassegna alla Giunta regionale una motivata relazione sulla fattibilita' tecnico-economica dei progetti. 3. Tale relazione deve in particolare contenere: a) l'analisi comparata degli effetti e dei costi degli interventi previsti dai progetti presentati, sulla base di criteri, standards e modelli predeterminati; b) i costi di realizzazione e le risorse regionali e quelle di eventuali altri soggetti; c) i tempi ed i vincoli di realizzazione dei progetti; d) le modalita' e gli strumenti di attuazione dei progetti. 4. La Giunta regionale sulla base di tale relazione adotta i progetti da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale. 5. Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione, unitamente a specifica legge di variazione del bilancio, i progetti da finanziare, a ciascuno dei quali e' allegata una scheda nella quale sono indicati gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni; la Giunta regionale assume gli impegni di spesa relativi ai progetti approvati, cosi' come previsto all'art. 6, e dispone l'eventuale concessione della fidejussione regionale di cui all'art. 1, comma 5. 6. L'approvazione dei progetti, ai sensi del comma 5, costituisce dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere e tiene luogo della manifestazione di volonta' da parte della Regione in funzione dell'intesa ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 e successive modificazioni, nonche' dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Ove occorra, ai fini di una piu' celere attuazione degli interventi, nel caso in cui tali progetti siano presentati da comuni e le opere non risultino conformi alle previsioni urbanistiche, l'approvazione regionale costituisce variante degli strumenti generali ed attuativi vigenti e comprende ed assorbe i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta di competenza regionale necessari per dar corso alla realizzazione dell'opera.