Art. 4. Criteri di valutazione 1. I criteri ai fini della valutazione dei progetti della presente legge sono i seguenti: a) coerenza con gli obiettivi individuati dal programma regionale di sviluppo; b) effetti stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicita' dei risultati; c) esistenza di strumenti di concertazione fra soggetti pubblici e soggetti privati gia' avviati; d) livello di complessita' delle procedure amministrative necessarie all'attuazione dei progetti; e) grado di compatibilita' fra le risorse economiche disponibili e quelle richieste dal singolo progetto; f) quota di cofinanziamento con fondi diversi da quelli regionali, in particolare comunitari, nazionali, degli enti subregionali e dei soggetti privati; g) effettiva disponibilita' della quota di cofinanziamento non regionale.