Art. 4.
                       Criteri di valutazione
 
  1.  I criteri ai fini della valutazione dei progetti della presente
legge sono i seguenti:
   a) coerenza con gli obiettivi individuati dal programma  regionale
di sviluppo;
   b)  effetti  stimati  sulla  base  di indicatori di efficienza, di
efficacia, di occupazione e di economicita' dei risultati;
   c) esistenza di strumenti di concertazione fra soggetti pubblici e
soggetti privati gia' avviati;
   d)  livello  di  complessita'   delle   procedure   amministrative
necessarie all'attuazione dei progetti;
   e) grado di compatibilita' fra le risorse economiche disponibili e
quelle richieste dal singolo progetto;
   f) quota di cofinanziamento con fondi diversi da quelli regionali,
in  particolare  comunitari, nazionali, degli enti subregionali e dei
soggetti privati;
   g) effettiva disponibilita' della  quota  di  cofinanziamento  non
regionale.