Art. 5. Nucleo di valutazione 1. Con deliberazione della Giunta regionale e' istituito, presso il settore vice presidenza e bilancio, un nucleo di valutazione composto da non piu' di tre esperti nelle materie attinenti l'area di riferimento del singolo progetto. 2. Il nucleo di valutazione e' composto altresi' da: a) direttore generale del settore presidenza che lo presiede; b) direttore generale del settore vice presidenza e bilancio, che lo presiede in assenza del direttore generale del settore presidenza; c) n. 2 dirigenti del settore presidenza per l'area della programmazione; d) n. 2 dirigenti del settore vice presidenza e bilancio per l'area bilancio e controllo di gestione; e) dirigente della struttura organizzativa del settore vice presidenza e bilancio preposto agli adempimenti attuativi della presente legge. 3. Il nucleo di valutazione e' di volta in volta integrato dal direttore generale del settore di riferimento del singolo progetto. 4. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa del settore vice presidenza e bilancio preposta agli adempimenti attuativi della presente legge. 5. Il nucleo di valutazione puo' formulare indirizzi tecnico-operativi per l'attuazione dei progetti approvati con deliberazione consiliare. 6. Il nucleo, avvalendosi del servizio controllo di gestione ed avanzamento dei progetti, predispone altresi' una relazione semestrale alla Giunta regionale inerente allo stato di attuazione dei progetti finanziati, sulla base dei dati forniti dai responsabili dell'attuazione dei medesimi. 7. La Giunta regionale trasmette al consiglio la relazione di cui al comma 6.