Art. 5.
                        Nucleo di valutazione
 
  1. Con deliberazione della Giunta regionale e' istituito, presso il
settore vice presidenza e bilancio, un nucleo di valutazione composto
da  non  piu'  di  tre  esperti  nelle  materie  attinenti  l'area di
riferimento del singolo progetto.
  2. Il nucleo di valutazione e' composto altresi' da:
   a) direttore generale del settore presidenza che lo presiede;
   b) direttore generale del settore vice presidenza e bilancio,  che
lo presiede in assenza del direttore generale del settore presidenza;
   c)  n.  2  dirigenti  del  settore  presidenza  per  l'area  della
programmazione;
   d) n. 2 dirigenti del  settore  vice  presidenza  e  bilancio  per
l'area bilancio e controllo di gestione;
   e)  dirigente  della  struttura  organizzativa  del  settore  vice
presidenza e  bilancio  preposto  agli  adempimenti  attuativi  della
presente legge.
  3.  Il  nucleo  di  valutazione  e' di volta in volta integrato dal
direttore generale del settore di riferimento del singolo progetto.
  4. Le funzioni di  segreteria  del  nucleo  sono  assicurate  dalla
struttura  organizzativa  del  settore  vice  presidenza  e  bilancio
preposta agli adempimenti attuativi della presente legge.
  5.   Il   nucleo   di   valutazione   puo'   formulare    indirizzi
tecnico-operativi   per   l'attuazione  dei  progetti  approvati  con
deliberazione consiliare.
  6. Il nucleo, avvalendosi del servizio  controllo  di  gestione  ed
avanzamento   dei   progetti,   predispone   altresi'  una  relazione
semestrale alla Giunta regionale inerente allo  stato  di  attuazione
dei progetti finanziati, sulla base dei dati forniti dai responsabili
dell'attuazione dei medesimi.
  7.  La  Giunta regionale trasmette al consiglio la relazione di cui
al comma 6.