Art. 6. Norme contabili 1. Le somme del fondo iscritte negli stanziamenti di competenza, e non impegnate entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa in deroga a quanto stabilito dall'art. 70, comma 4, della L.R. n. 34/1978 e successive modificazioni. 2. Ai sensi degli articoli 25 e 62 della L.R. n. 34/1978, e' autorizzata l'assunzione di obbligazioni, per ciascun progetto, nei limiti dell'intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge di approvazione dei rispettivi bilanci determina le quote annuali con riguardo all'entita' delle obbligazioni, la cui scadenza e' prevista in ciascun esercizio. 3. In ciascun bilancio annuale sono iscritte in appositi fondi somme pari all'entita' delle economie, verificatesi ai sensi del comma 1, e dei rimborsi sui contributi del fondo riscossi nell'anno precedente.