Art. 6.
                           Norme contabili
 
  1. Le somme del fondo iscritte negli stanziamenti di competenza,  e
non impegnate entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia
di  spesa  in  deroga a quanto stabilito dall'art. 70, comma 4, della
L.R. n. 34/1978 e successive modificazioni.
  2. Ai sensi degli articoli 25  e  62  della  L.R.  n.  34/1978,  e'
autorizzata  l'assunzione  di obbligazioni, per ciascun progetto, nei
limiti dell'intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge
di approvazione dei rispettivi bilanci determina le quote annuali con
riguardo all'entita' delle obbligazioni, la cui scadenza e'  prevista
in ciascun esercizio.
  3.  In  ciascun  bilancio  annuale  sono iscritte in appositi fondi
somme pari all'entita' delle  economie,  verificatesi  ai  sensi  del
comma  1,  e dei rimborsi sui contributi del fondo riscossi nell'anno
precedente.