Art. 7.
                           Collaborazioni
 
  1.  Per  l'attivita'  di  studio  e  progettazione degli interventi
diretti della Regione, la Giunta regionale e' autorizzata ad affidare
appositi   incarichi   di   collaborazione   a    soggetti    esterni
all'amministrazione  regionale,  dotati  di  idonea  specializzazione
professionale.
  2. Nel caso di progetti non predisposti direttamente dalla  Regione
sono  inclusi  nel  valore  delle  spese  ammissibili,  ai  fini  del
contributo regionale, anche i  costi  delle  attivita'  di  studio  e
progettazione,  fino  ad  un  ammontare  massimo  del  5%  del valore
complessivo.
  3. Le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2, si  applicano  anche  in
caso  di prefinanziamento delle spese di progettazione da parte della
cassa depositi  e  prestiti  a  valere  sul  fondo  rotativo  per  la
progettualita',  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  54,  della legge 28
dicembre 1995, n.  549.