Art. 7. Collaborazioni 1. Per l'attivita' di studio e progettazione degli interventi diretti della Regione, la Giunta regionale e' autorizzata ad affidare appositi incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione regionale, dotati di idonea specializzazione professionale. 2. Nel caso di progetti non predisposti direttamente dalla Regione sono inclusi nel valore delle spese ammissibili, ai fini del contributo regionale, anche i costi delle attivita' di studio e progettazione, fino ad un ammontare massimo del 5% del valore complessivo. 3. Le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche in caso di prefinanziamento delle spese di progettazione da parte della cassa depositi e prestiti a valere sul fondo rotativo per la progettualita', ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.