Art. 8.
      Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34
 
  L'art. 5 della L.R. n. 34/1978 e' sostituito dal seguente:
  "1. Il programma regionale di sviluppo  di  cui  all'art.  1  della
legge statale:
   a)  determina  gli  obiettivi,  le  strategie, le politiche che la
Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura, per  il
superamento   degli   squilibri   della   Regione,  per  lo  sviluppo
economico-sociale e per l'assetto territoriale della Lombardia;
   b) individua i progetti strategici prioritari per la realizzazione
degli  obiettivi  anche  con  riferimento  ad  eventuali  accordi  di
programma ai sensi della L.R. n. 14/1993;
   c)  stima le risorse della Regione, quelle derivabili da programmi
dello Stato e dell'unione europea, quelle mobilitabili con  strumenti
propri  e  quelle  di  altri  enti  pubblici e privati che concorrono
all'attuazione del programma;
   d) specifica gli indirizzi per l'attivita' gestionale.
  2. Il programma regionale di sviluppo si  attua  mediante  progetti
strategici,  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  e con programmi di
indirizzo  dell'attivita'  ordinaria;  i  progetti  strategici   sono
articolati nei piani e progetti di cui all'art. 7.
  3.  La  Regione assicura il concorso degli enti locali alla propria
programmazione e ne disciplina  le  modalita'  con  legge  regionale,
secondo  le previsioni dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
favorisce altresi' la partecipazione delle organizzazioni  economiche
e sociali.
  4.  Il  programma  regionale  di  sviluppo  e  i suoi aggiornamenti
annuali individuano gli obiettivi di spesa del bilancio  pluriennale,
di  cui  all'art.  18.  Per  ogni  obiettivo  di  spesa sono altresi'
indicate  nel  bilancio  pluriennale  le  finalita'   stabilite   dal
programma regionale di sviluppo e la normativa di riferimento.
  5.  Il  programma  regionale  di sviluppo vale come piano economico
regionale a norma degli articoli 50 e 51 dello statuto, e ad esso  si
fa  riferimento  ai  fini  di  quanto  previsto dall'art. 4, comma 1,
lettera a) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.
  6. La Regione partecipa mediante il programma regionale di sviluppo
e gli altri atti di programmazione previsti dalla presente legge alla
formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi
nell'ambito delle proprie competenze".