Art. 9. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, per ragioni d'urgenza, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di realizzare l'integrazione viaria di un collegamento di primaria importanza nel sistema regionale della viabilita' e di assicurarne l'esecuzione, la Regione concorre con i soggetti istituzionalmente competenti alle spese di realizzazione delle opere di collegamento del centro doganale intermodale di Segrate alla tangenziale Est di Milano, mediante un contributo in conto capitale a fondo perduto di 20 miliardi di lire. 2. Per la finalita' di cui al comma 1 sono stipulate apposite convenzioni con l'ANAS e/o con le amministrazioni locali interessate e/o con societa' titolari di concessioni autostradali, nelle quali sono indicati i reciproci impegni. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale e sono stipulate dal presidente della Giunta o, per sua delega, dall'assessore competente. 3. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'opera di cui al comma 1 e' disposta mediante successivo provvedimento legislativo. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 28 ottobre 1996 FORMIGONI (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 settembre 1996 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione e vistata dal Commissario del Governo con nota del 18 ottobre 1996, prot. n. 21802/3583).