Art. 9.
                          Norma transitoria
 
  1.  In sede di prima applicazione, per ragioni d'urgenza, in deroga
alle disposizioni di cui alla presente legge, al fine  di  realizzare
l'integrazione  viaria  di un collegamento di primaria importanza nel
sistema regionale della viabilita' e di assicurarne l'esecuzione,  la
Regione  concorre  con  i  soggetti istituzionalmente competenti alle
spese  di  realizzazione  delle  opere  di  collegamento  del  centro
doganale  intermodale  di  Segrate  alla  tangenziale  Est di Milano,
mediante un contributo in  conto  capitale  a  fondo  perduto  di  20
miliardi di lire.
  2.  Per  la  finalita'  di  cui  al comma 1 sono stipulate apposite
convenzioni con l'ANAS e/o con le amministrazioni locali  interessate
e/o  con  societa'  titolari di concessioni autostradali, nelle quali
sono indicati i reciproci impegni. Le convenzioni sono approvate  con
deliberazione  della Giunta regionale e sono stipulate dal presidente
della Giunta o, per sua delega, dall'assessore competente.
  3. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'opera di cui
al comma 1 e' disposta mediante successivo provvedimento legislativo.
  La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino  ufficiale
della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
Milano, 28 ottobre 1996
                              FORMIGONI
  (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta  del  25  settembre
1996  a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione e
vistata dal Commissario del Governo con nota  del  18  ottobre  1996,
prot. n. 21802/3583).