Art. 4. Interpretazione autentica dell'articolo 3, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 1. Il ricorso all'assistenza specialistica indiretta, ambulatoriale o domiciliare, previsto dall'articolo 3, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, e' ammesso quando manchino nell'ambito del comune di residenza o di domicilio presidi pubblici o enti privati convenzionati. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilita' dello stanziamento di parte corrente del Fondo sanitario regionale.