Art. 4.
       Interpretazione autentica dell'articolo 3, lettera a),
             della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88
 
  1. Il ricorso all'assistenza specialistica indiretta, ambulatoriale
o domiciliare, previsto dall'articolo  3,  lettera  a),  della  legge
regionale   12  agosto  1980,  n.  88,  e'  ammesso  quando  manchino
nell'ambito del comune di residenza o di domicilio presidi pubblici o
enti privati convenzionati.
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  si  fa  fronte  con
parte  delle  disponibilita' dello stanziamento di parte corrente del
Fondo sanitario regionale.