Art. 5. Societa' a partecipazione pubblica costituite dalle Aziende unita' sanitarie locali 1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, le parole "con esclusione" sono sostituite dalle seguenti "comprese le Aziende unita' sanitarie locali per le quali, con decreto del Presidente della Regione, saranno emanate le direttive occorrenti per l'attuazione per quanto riguarda i servizi socio-sanitari sia assistenziali che riabilitativi di loro competenza".