Art. 5.
                 Societa' a partecipazione pubblica
          costituite dalle Aziende unita' sanitarie locali
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile  1995,
n.  26,  le  parole  "con  esclusione" sono sostituite dalle seguenti
"comprese le Aziende  unita'  sanitarie  locali  per  le  quali,  con
decreto  del  Presidente  della Regione, saranno emanate le direttive
occorrenti  per  l'attuazione   per   quanto   riguarda   i   servizi
socio-sanitari   sia   assistenziali   che   riabilitativi   di  loro
competenza".