Art. 6. Norma finanziaria per l'espletamento dei servizi socio-sanitari 1. Per l'espletamento dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, e' autorizzata, per il triennio 1996-1998, la spesa di lire 36.000 milioni da ripartire in ragione di lire 12.000 milioni per ciascun anno. 2. All'onere di lire 12.000 milioni ricadente a carico dell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 - codice 1003 - di cui all'elenco 5.1 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. 3. La spesa di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.