Art. 6.
                Norma finanziaria per l'espletamento
                     dei servizi socio-sanitari
 
  1.  Per  l'espletamento   dei   servizi   socio-sanitari   di   cui
all'articolo  3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26,
e' autorizzata, per il triennio 1996-1998, la spesa  di  lire  36.000
milioni  da  ripartire  in ragione di lire 12.000 milioni per ciascun
anno.
  2.  All'onere  di  lire   12.000   milioni   ricadente   a   carico
dell'esercizio   finanziario   1996   si  provvede  con  parte  delle
disponibilita' del capitolo 21257 - codice 1003 - di  cui  all'elenco
5.1 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
  3.  La  spesa di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e
1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione -  codice
1001.