Art. 2.
 
  Al 3 comma dell'art. 34 delle legge regionale 11  aprile  1978,  n.
18 e' apportata la seguente modifica:
"Titolo II
  Settore  I  -  Funzioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa
dei boschi e della montagna.
  Settore II - Funzioni per la formazione  professionale,  i  beni  e
servizi culturali e le politiche del lavoro.
  Settore III - Funzioni per la sanita' e la solidarieta' sociale.
  Settore  IV - Funzioni per il governo del territorio, l'urbanistica
e i trasporti.
  Settore V - Funzioni per lo sviluppo delle attivita'  economiche  e
produttive.
  Settore  VI  -  Contributi  e trasferimenti agli enti locali e agli
enti strumentali.
  Settore VII - Oneri non ripartibili".
  Il 4 comma dell'art. 34 della legge regionale 11  aprile  1978,  n.
18 e' modificato nei seguenti commi:
  "Le  funzioni  esprimono  le  finalita'  strategiche  stabilite dal
programma regionale di sviluppo e tradotte in  programmi  e  progetti
indicate nel bilancio pluriennale.
  Ciascun  progetto  esprime  un obiettivo operativo di breve periodo
coerente  con  gli  obiettivi  strategici  stabiliti  dal   programma
regionale di sviluppo e misurabile secondo indicatori di efficienza e
di  efficacia.    Al progetto e' collegata una ben definita struttura
organizzativa con relativo responsabile al quale  sara'  affidato  la
gestione  delle  risorse  assegnate allo stesso progetto nel bilancio
annuale e pluriennale.
  Ai fini del controllo  economico-finanziario  e  del  controllo  di
gestione  dei  progetti  affidati  alla  gestione dei responsabili di
strutture,  il  dirigente  generale,  di  concerto  con  i  dirigenti
sottoordinati  dell'area  di competenza, stabilira' le procedure ed i
tempi di attuazione dei progetti.
  Il  servizio  "controllo  di  gestione"  del  Dipartimento  per  la
Programmazione  economica  e  finanziaria,  verifichera'  l'andamento
generale  di  gestione  del  bilancio  regionale  ed  il   grado   di
realizzazione  degli  obiettivi  di  settore,  di  cui  si  dara' una
dimostrazione nella relazione al rendiconto generale della Regione".