Art. 2. Al 3 comma dell'art. 34 delle legge regionale 11 aprile 1978, n. 18 e' apportata la seguente modifica: "Titolo II Settore I - Funzioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei boschi e della montagna. Settore II - Funzioni per la formazione professionale, i beni e servizi culturali e le politiche del lavoro. Settore III - Funzioni per la sanita' e la solidarieta' sociale. Settore IV - Funzioni per il governo del territorio, l'urbanistica e i trasporti. Settore V - Funzioni per lo sviluppo delle attivita' economiche e produttive. Settore VI - Contributi e trasferimenti agli enti locali e agli enti strumentali. Settore VII - Oneri non ripartibili". Il 4 comma dell'art. 34 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18 e' modificato nei seguenti commi: "Le funzioni esprimono le finalita' strategiche stabilite dal programma regionale di sviluppo e tradotte in programmi e progetti indicate nel bilancio pluriennale. Ciascun progetto esprime un obiettivo operativo di breve periodo coerente con gli obiettivi strategici stabiliti dal programma regionale di sviluppo e misurabile secondo indicatori di efficienza e di efficacia. Al progetto e' collegata una ben definita struttura organizzativa con relativo responsabile al quale sara' affidato la gestione delle risorse assegnate allo stesso progetto nel bilancio annuale e pluriennale. Ai fini del controllo economico-finanziario e del controllo di gestione dei progetti affidati alla gestione dei responsabili di strutture, il dirigente generale, di concerto con i dirigenti sottoordinati dell'area di competenza, stabilira' le procedure ed i tempi di attuazione dei progetti. Il servizio "controllo di gestione" del Dipartimento per la Programmazione economica e finanziaria, verifichera' l'andamento generale di gestione del bilancio regionale ed il grado di realizzazione degli obiettivi di settore, di cui si dara' una dimostrazione nella relazione al rendiconto generale della Regione".