Art. 10. Concorso dei comuni 1. I comuni concorrono alla organizzazione delle attivita' di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 15 della legge 225/1992 ed in particolare svolgono le seguenti funzioni: a) organizzazione, sul territorio, delle strutture operative per gli interventi di protezione civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge 225/1992; b) predisposizione e aggiornamento dei piani comunali di protezione civile. 2. I comuni in alternativa ai piani comunali di cui al comma 1 lettera b), possono elaborare, d'intesa con le comunita' montane competenti, piani intercomunali di protezione civile. 3. I comuni forniscono adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio desunto dalle mappe di rischio. A tal fine identificano le aree a rischio idrologico accertato tramite segnaletica fissa, eventualmente interattiva o altri sistemi di allerta. 4. I comuni, a seguito di ufficiali comunicazioni d'allerta, provvedono, anche su base volontaria, alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrologico e adottano le necessarie azioni di tutela e salvaguardia della privata e pubblica incolumita'. 5. I comuni nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite per i fini di prevenzione e soccorso organizzano squadre comunali di volontari o provvedono alla stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio. In tal caso, qualora l'ente locale abbia gia in atto convenzioni con organizzazioni di volontariato per l'attivita' di spegnimento di incendi boschivi, le convenzioni stesse sono estese anche alle attivita' di protezione civile. 6. I comuni assicurano una reperibilita' continuativa finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta. 7. Il Sindaco, al verificarsi di evento calamitoso grave sul territorio comunale, ne da' immediata comunicazione alla Struttura regionale di protezione civile avvalendosi anche del servizio di reperibilita' assicurato dalla stessa.