Art. 10.
                         Concorso dei comuni
 
  1.  I  comuni  concorrono  alla  organizzazione  delle attivita' di
protezione   civile   nel   rispetto   della   disciplina   stabilita
dall'articolo  15  della legge 225/1992 ed in particolare svolgono le
seguenti funzioni:
   a) organizzazione, sul territorio, delle strutture  operative  per
gli  interventi  di  protezione civile, con particolare riguardo alle
misure di emergenza di cui all'articolo 2 comma 1  lettera  a)  della
legge 225/1992;
   b)   predisposizione   e   aggiornamento  dei  piani  comunali  di
protezione civile.
  2. I comuni in alternativa ai piani comunali  di  cui  al  comma  1
lettera  b),  possono  elaborare,  d'intesa  con le comunita' montane
competenti, piani intercomunali di protezione civile.
  3. I comuni forniscono adeguata informazione alla cittadinanza  sul
grado  di  esposizione  al rischio desunto dalle mappe di rischio.  A
tal fine identificano le aree a rischio idrologico accertato  tramite
segnaletica  fissa,  eventualmente  interattiva  o  altri  sistemi di
allerta.
  4. I  comuni,  a  seguito  di  ufficiali  comunicazioni  d'allerta,
provvedono,  anche  su base volontaria, alla vigilanza sull'insorgere
di situazioni di rischio idrologico e adottano le  necessarie  azioni
di tutela e salvaguardia della privata e pubblica incolumita'.
  5.  I  comuni  nell'ambito  delle funzioni ad essi attribuite per i
fini di  prevenzione  e  soccorso  organizzano  squadre  comunali  di
volontari  o  provvedono  alla stipula di apposite convenzioni con le
organizzazioni di volontariato operanti sul territorio. In tal  caso,
qualora   l'ente   locale   abbia   gia   in   atto  convenzioni  con
organizzazioni di volontariato  per  l'attivita'  di  spegnimento  di
incendi  boschivi,  le  convenzioni  stesse  sono  estese  anche alle
attivita' di protezione civile.
  6. I comuni assicurano una reperibilita'  continuativa  finalizzata
in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta.
  7.  Il  Sindaco,  al  verificarsi  di  evento  calamitoso grave sul
territorio comunale, ne da' immediata  comunicazione  alla  Struttura
regionale  di  protezione  civile  avvalendosi  anche del servizio di
reperibilita' assicurato dalla stessa.