Art. 11.
                  Rilevazione sistematica dei danni
 
  1. Nei casi di eventi calamitosi che producano  danni  di  notevole
vastita'  ed  entita',  i  comuni, le comunita' montane e le province
interessate, sulla base delle  direttive  regionali,  procedono  alla
rilevazione   sistematica   dei  danni  intervenuti  con  particolare
riferimento alle opere, beni e servizi pubblici.
  2. I comuni rilevano i danni tramite  georeferenziazione  su  Carta
Tecnica Regionale (C.T.R.) dei dati relativi all'evento e redigono il
quadro   identificativo   ed  economico  relativo  all'intervento  di
ripristino delle opere  pubbliche  danneggiate;  provvedono  altresi'
alla mappatura, sempre su C.T.R., delle aree inondate in occasione di
eventi alluvionali.
  3.  Le  province  e  le  comunita'  montane  assicurano  ai  comuni
l'assistenza  tecnica  nella  rilevazione   sistematica   dei   danni
definendo,  sulla base del quadro identificativo prodotto dal comune,
la competenza relativa alla gestione degli interventi di ripristino.
  4. I dati vengono forniti alla Regione su tracciati compatibili con
il sistema informativo regionale.
  5. I comuni sono individuati quali centri di raccolta delle istanze
di danni occorsi a beni privati.