Art. 11. Rilevazione sistematica dei danni 1. Nei casi di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastita' ed entita', i comuni, le comunita' montane e le province interessate, sulla base delle direttive regionali, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti con particolare riferimento alle opere, beni e servizi pubblici. 2. I comuni rilevano i danni tramite georeferenziazione su Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) dei dati relativi all'evento e redigono il quadro identificativo ed economico relativo all'intervento di ripristino delle opere pubbliche danneggiate; provvedono altresi' alla mappatura, sempre su C.T.R., delle aree inondate in occasione di eventi alluvionali. 3. Le province e le comunita' montane assicurano ai comuni l'assistenza tecnica nella rilevazione sistematica dei danni definendo, sulla base del quadro identificativo prodotto dal comune, la competenza relativa alla gestione degli interventi di ripristino. 4. I dati vengono forniti alla Regione su tracciati compatibili con il sistema informativo regionale. 5. I comuni sono individuati quali centri di raccolta delle istanze di danni occorsi a beni privati.