Art. 12.
                  Volontariato di protezione civile
 
  1.  Le  organizzazioni  iscritte   nel   registro   regionale   del
volontariato  ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) della legge
regionale 15/1992 e le squadre comunali di cui all'articolo 10  comma
5  della  presente  legge, costituiscono parte integrante del sistema
regionale di protezione civile.
  2.  La  Regione  nei  limiti  delle  disponibilita'   di   bilancio
organizza,  con  il  concorso  delle province, corsi di formazione ed
aggiornamento per i soggetti di cui al comma 1.
  3.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale,  in  caso  di  evento
calamitoso  grave ed esteso territorialmente, in coordinamento con le
prefetture competenti, puo' disporre l'impiego delle squadre comunali
di protezione civile e delle organizzazioni di  volontariato  di  cui
alla legge regionale 15/1992 presenti sul territorio regionale.