Art. 12. Volontariato di protezione civile 1. Le organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) della legge regionale 15/1992 e le squadre comunali di cui all'articolo 10 comma 5 della presente legge, costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile. 2. La Regione nei limiti delle disponibilita' di bilancio organizza, con il concorso delle province, corsi di formazione ed aggiornamento per i soggetti di cui al comma 1. 3. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di evento calamitoso grave ed esteso territorialmente, in coordinamento con le prefetture competenti, puo' disporre l'impiego delle squadre comunali di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 15/1992 presenti sul territorio regionale.