Art. 13.
                        Contributi regionali.
 
  1.  La  Regione  nei  limiti degli stanziamenti di bilancio concede
contributi alle comunita' montane ed agli altri enti per  le  deleghe
in  agricoltura di cui alla legge regionale 20/1996, finalizzati alla
dotazione di attrezzature per attivita' di protezione civile.
  2. A tal fine entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge  la  Giunta regionale definisce i criteri e le
modalita'  di  erogazione  dei  contributi,  nonche'  le   forme   di
rendicontazione  da parte delle comunita' montane e degli enti di cui
al comma 1.