Art. 13. Contributi regionali. 1. La Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio concede contributi alle comunita' montane ed agli altri enti per le deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale 20/1996, finalizzati alla dotazione di attrezzature per attivita' di protezione civile. 2. A tal fine entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi, nonche' le forme di rendicontazione da parte delle comunita' montane e degli enti di cui al comma 1.