Art. 14.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  della  presente  legge  si
provvede  mediante  le  seguenti  variazioni allo stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno 1996:
   a)  prelevamento  di  L. 480.000.000 in termini di competenza e di
cassa dal capitolo 9520 "Fondo occorrente per  far  fronte  ad  oneri
dipendenti  da  provvedimenti  legislativi in corso concernenti spese
correnti per ulteriori programmi di sviluppo";
   b) soppressione dei seguenti capitoli fatta salva la gestione  dei
residui:
    1833   "Spese  per  il  potenziamento  delle  attrezzature  della
protezione civile regionale" per memoria;
    1887 "Contributi ai comuni per la  realizzazione  di  sistemi  di
allerta   della   popolazione   insediata   nelle  aree  soggette  ad
inondazioni" con lo stanziamento di  L.  300.000.000  in  termini  di
competenza e di cassa;
   c) istituzione dei seguenti capitoli:
    1890 "Spese per i programmi, le attivita' regionali di protezione
civile,  ivi compreso il sistema meteoidrologico" con lo stanziamento
di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa;
    1891 "Spese per l'acquisto di attrezzature per  la  realizzazione
dei  programmi  e delle attivita' regionali di protezione civile" con
lo stanziamento di L. 480.000.000  in  termini  di  competenza  e  di
cassa;
    1892  "Contributi  alle  comunita'  montane  e  agli  enti per le
deleghe in agricoltura per la dotazione di attrezzature per attivita'
di protezione civile" per memoria.
  2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge  di
bilancio.
  3.  Agli oneri derivanti dall'articolo 3 lettera b) si provvede con
gli stanziamenti iscritti al capitolo 617 dello stato  di  previsione
della   spesa   del   bilancio   regionale  che  assume  la  seguente
denominazione "Spese per studi e ricerche in  materia  di  protezione
civile".