Art. 14. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996: a) prelevamento di L. 480.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo"; b) soppressione dei seguenti capitoli fatta salva la gestione dei residui: 1833 "Spese per il potenziamento delle attrezzature della protezione civile regionale" per memoria; 1887 "Contributi ai comuni per la realizzazione di sistemi di allerta della popolazione insediata nelle aree soggette ad inondazioni" con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa; c) istituzione dei seguenti capitoli: 1890 "Spese per i programmi, le attivita' regionali di protezione civile, ivi compreso il sistema meteoidrologico" con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa; 1891 "Spese per l'acquisto di attrezzature per la realizzazione dei programmi e delle attivita' regionali di protezione civile" con lo stanziamento di L. 480.000.000 in termini di competenza e di cassa; 1892 "Contributi alle comunita' montane e agli enti per le deleghe in agricoltura per la dotazione di attrezzature per attivita' di protezione civile" per memoria. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 lettera b) si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 617 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale che assume la seguente denominazione "Spese per studi e ricerche in materia di protezione civile".