Art. 15. Abrogazione di norme 1. Alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45 (norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici) sono abrogati: a) l'articolo 3 comma 1 lettera a) e comma 2; b) l'articolo 4; c) l'articolo 5; d) l'articolo 8 comma 1 lettera a) numero 1 e numero 3. 2. L'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 1994, n. 1 (interventi regionali per fare fronte agli eventi alluvionali dei giorni 23, 24 e 25 settembre 1993) e' abrogato. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 21 ottobre 1996 MORI