Art. 15.
                        Abrogazione di norme
 
  1.  Alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45 (norme in materia di
sicurezza urbana da rischi idrogeologici) sono abrogati:
   a) l'articolo 3 comma 1 lettera a) e comma 2;
   b) l'articolo 4;
   c) l'articolo 5;
   d) l'articolo 8 comma 1 lettera a) numero 1 e numero 3.
  2. L'articolo  3  della  legge  regionale  5  gennaio  1994,  n.  1
(interventi  regionali  per  fare  fronte agli eventi alluvionali dei
giorni 23, 24 e 25 settembre 1993) e' abrogato.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Liguria.
   Genova, 21 ottobre 1996
                                MORI