Art. 2. Competenze della Regione 1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 7, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione e successive modificazioni): a) approva i programmi regionali di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio in armonia con le indicazioni dei Programmi nazionali di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 225/1992; b) definisce le modalita' di attuazione delle attivita' regionali di emergenza. 2. I programmi regionali di cui al comma 1 hanno durata triennale e vengono aggiornati qualora intervengano modificazioni sostanziali al quadro di riferimento dei programmi stessi.