Art. 2.
                      Competenze della Regione
 
  1.  Il  Consiglio  regionale  su  proposta  della Giunta regionale,
acquisito il parere del comitato regionale di  protezione  civile  di
cui  all'articolo  7,  nel  rispetto  di  quanto previsto dalla legge
regionale  5  aprile  1994,  n.  18   (norme   sulle   procedure   di
programmazione e successive modificazioni):
   a) approva i programmi regionali di previsione e prevenzione delle
ipotesi  di  rischio  in  armonia  con  le  indicazioni dei Programmi
nazionali di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 225/1992;
   b) definisce le modalita' di attuazione delle attivita'  regionali
di emergenza.
  2. I programmi regionali di cui al comma 1 hanno durata triennale e
vengono  aggiornati qualora intervengano modificazioni sostanziali al
quadro di riferimento dei programmi stessi.