Art. 3. Programmi regionali di previsione e prevenzione 1. I programmi di previsione e prevenzione dispongono in ordine: a) alla realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo e monitoraggio di fenomeni naturali o derivanti da attivita' antropiche ed ai conseguenti sistemi di allertamento della popolazione; b) alla predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli e procedure previsionali delle situazioni di rischio in funzione della impostazione di piani di salvaguardia ed autoprotezione della popolazione; c) alla effettuazione delle attivita' di censimento, di identificazione e di rilevazione dei rischi presenti sul territorio regionale; d) alla predisposizione delle mappe di vulnerabilita' a scala regionale anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti; e) all'attivazione di specifici collegamenti, sistemi e reti; f) alla formazione di una coscienza di protezione civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e informativi diretti alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola.