Art. 3.
           Programmi regionali di previsione e prevenzione
 
  1. I programmi di previsione e prevenzione dispongono in ordine:
   a)  alla  realizzazione  di  sistemi  per  la  rilevazione  ed  il
controllo   e  monitoraggio  di  fenomeni  naturali  o  derivanti  da
attivita' antropiche ed ai conseguenti sistemi di allertamento  della
popolazione;
   b)  alla  predisposizione  di studi e ricerche al fine di definire
modelli e procedure  previsionali  delle  situazioni  di  rischio  in
funzione   della   impostazione   di   piani   di   salvaguardia   ed
autoprotezione della popolazione;
   c)  alla  effettuazione  delle   attivita'   di   censimento,   di
identificazione  e  di rilevazione dei rischi presenti sul territorio
regionale;
   d) alla predisposizione delle  mappe  di  vulnerabilita'  a  scala
regionale  anche  in  collaborazione  con  le  altre  amministrazioni
competenti;
   e) all'attivazione di specifici collegamenti, sistemi e reti;
   f)  alla  formazione  di  una  coscienza  di   protezione   civile
attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e
informativi  diretti  alla  popolazione  con  specifica attenzione al
mondo della scuola.