Art. 4.
                  Attivita' regionali di emergenza
 
  1. La Regione assicura lo svolgimento delle attivita' di  emergenza
di  propria  competenza  e  collabora  con organi statali e locali in
relazione agli eventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b)  e  c)
della legge 225/1992.
  2. Le attivita' regionali di emergenza consistono:
   a)  nella  diffusione  di messaggi e di bollettini di allerta e di
allarme derivanti dai dati prodotti dal  sistema  meteoidrologico  di
cui all'articolo 5;
   b)  nella  acquisizione  tempestiva  di  notizie  e  di dati sulle
situazioni  di  pericolo  e   di   danno,   nonche'   sulla   natura,
sull'estensione e sull'intensita' dell'evento calamitoso;
   c)  nella  realizzazione di reti di collegamento, di raccordo e di
coordinamento tra le strutture preposte alla protezione civile per la
comunicazione e  la  trasmissione  di  informazioni,  di  dati  e  di
messaggi;
   d) nel raccordo con i competenti organi nazionali della protezione
civile,  con  i  centri  operativi  e  con  le varie componenti della
protezione civile a livello regionale e subregionale  finalizzati  al
superamento dell'emergenza ed al coordinamento dei soccorsi;
   e)  nella  predisposizione  e aggiornamento del quadro conoscitivo
(tecnico, operativo ed economico) relativo all'evento  calamitoso  ai
fini della adozione di eventuali programmi di ripristino.