Art. 4. Attivita' regionali di emergenza 1. La Regione assicura lo svolgimento delle attivita' di emergenza di propria competenza e collabora con organi statali e locali in relazione agli eventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b) e c) della legge 225/1992. 2. Le attivita' regionali di emergenza consistono: a) nella diffusione di messaggi e di bollettini di allerta e di allarme derivanti dai dati prodotti dal sistema meteoidrologico di cui all'articolo 5; b) nella acquisizione tempestiva di notizie e di dati sulle situazioni di pericolo e di danno, nonche' sulla natura, sull'estensione e sull'intensita' dell'evento calamitoso; c) nella realizzazione di reti di collegamento, di raccordo e di coordinamento tra le strutture preposte alla protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni, di dati e di messaggi; d) nel raccordo con i competenti organi nazionali della protezione civile, con i centri operativi e con le varie componenti della protezione civile a livello regionale e subregionale finalizzati al superamento dell'emergenza ed al coordinamento dei soccorsi; e) nella predisposizione e aggiornamento del quadro conoscitivo (tecnico, operativo ed economico) relativo all'evento calamitoso ai fini della adozione di eventuali programmi di ripristino.