Art. 6.
                          Mappe di rischio
 
  1. La Giunta regionale approva le mappe  dei  rischi  presenti  sul
territorio  regionale  realizzate  anche  con  il concorso degli enti
locali interessati.
  2. Le mappe possono contenere divieti e prescrizioni per la  tutela
e  la  gestione  del  territorio,  nonche'  indirizzi e direttive, in
ordine all'espletamento dell'attivita' di pianificazione territoriale
ed urbanistica da parte della Regione, delle province e dei comuni.
  3.  Le  mappe  di  rischio,  qualora  contengano  prescrizioni  che
comportano  l'adeguamento  dei vigenti strumenti urbanistici, rendono
necessaria l'adozione d'ufficio della modifica conseguente, da  parte
degli  enti  competenti,  entro centottanta giorni dalla approvazione
delle mappe stesse.
  4.  A  decorrere  dalla  data di notifica agli enti interessati del
provvedimento  di  individuazione  delle  mappe  di  rischio  e  fino
all'adozione  dei  conseguenti  atti  di  adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali, ovvero del Piano territoriale di  coordinamento
provinciale, non possono essere approvati strumenti di pianificazione
ne'  assentiti  dal  Sindaco  interventi  edilizi  ed urbanistici che
contrastino con le indicazioni contenute nel  suddetto  provvedimento
regionale.