Art. 6. Mappe di rischio 1. La Giunta regionale approva le mappe dei rischi presenti sul territorio regionale realizzate anche con il concorso degli enti locali interessati. 2. Le mappe possono contenere divieti e prescrizioni per la tutela e la gestione del territorio, nonche' indirizzi e direttive, in ordine all'espletamento dell'attivita' di pianificazione territoriale ed urbanistica da parte della Regione, delle province e dei comuni. 3. Le mappe di rischio, qualora contengano prescrizioni che comportano l'adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici, rendono necessaria l'adozione d'ufficio della modifica conseguente, da parte degli enti competenti, entro centottanta giorni dalla approvazione delle mappe stesse. 4. A decorrere dalla data di notifica agli enti interessati del provvedimento di individuazione delle mappe di rischio e fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ovvero del Piano territoriale di coordinamento provinciale, non possono essere approvati strumenti di pianificazione ne' assentiti dal Sindaco interventi edilizi ed urbanistici che contrastino con le indicazioni contenute nel suddetto provvedimento regionale.