Art. 7. Comitato regionale di protezione civile 1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo della Regione ai fini di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia. In particolare il Comitato esprime parere in ordine ai programmi regionali di previsione e prevenzione e su ogni altra questione che il Presidente del Comitato sottoponga al suo esame. 2. Il Comitato regionale di protezione civile ha durata pari alla legislatura, e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto da: a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente delegato che svolge le funzioni di Presidente; b) il Dirigente generale competente in materia di protezione civile, con funzioni di vicepresidente; c) il Dirigente della Struttura regionale della protezione civile; d) i Prefetti delle province della Liguria o loro delegati; e) i Presidenti delle amministrazioni provinciali della Liguria o loro delegati; f) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati; g) il Presidente dell'Unione delle comunita' montane o suo delegato; h) l'Ispettore regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; i) l'Ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato; j) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, designato dalla commissione consultiva del volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato). 3. Il Presidente del comitato regionale di protezione civile puo' disporre la partecipazione alle sedute, senza diritto di voto, di dirigenti di altre strutture regionali, di esperti e di rappresentanti di altri enti o comitati ed organismi eventualmente competenti e di categorie economiche. 4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della struttura competente con qualifica non inferiore alla VI. 5. Il Comitato opera a titolo gratuito. Ai componenti non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalle normativa regionale per i dirigenti regionali.