Art. 7.
               Comitato regionale di protezione civile
 
  1.  E'  istituito  il Comitato regionale di protezione civile quale
organo   consultivo   della   Regione   ai   fini    di    assicurare
l'armonizzazione  delle iniziative regionali in materia di protezione
civile con quelle di competenza degli altri enti,  amministrazioni  e
organismi   operanti  nella  specifica  materia.  In  particolare  il
Comitato  esprime  parere  in  ordine  ai  programmi   regionali   di
previsione  e prevenzione e su ogni altra questione che il Presidente
del Comitato sottoponga al suo esame.
  2. Il Comitato regionale di protezione civile ha durata  pari  alla
legislatura,  e'  nominato  con  decreto  del Presidente della Giunta
regionale ed e' composto da:
   a) il Presidente della Giunta regionale o  l'Assessore  competente
delegato che svolge le funzioni di Presidente;
   b)  il  Dirigente  generale  competente  in  materia di protezione
civile, con funzioni di vicepresidente;
   c) il Dirigente della Struttura regionale della protezione civile;
   d) i Prefetti delle province della Liguria o loro delegati;
   e) i Presidenti delle amministrazioni provinciali della Liguria  o
loro delegati;
   f) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
   g)  il  Presidente  dell'Unione  delle  comunita'  montane  o  suo
delegato;
   h) l'Ispettore regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
   i) l'Ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato;
   j) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro regionale, designato dalla  commissione  consultiva  del
volontariato  di  cui  alla  legge  regionale  28  maggio  1992 n. 15
(disciplina del volontariato).
  3. Il Presidente del comitato regionale di protezione  civile  puo'
disporre  la  partecipazione  alle  sedute, senza diritto di voto, di
dirigenti  di  altre   strutture   regionali,   di   esperti   e   di
rappresentanti  di  altri  enti o comitati ed organismi eventualmente
competenti e di categorie economiche.
  4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente  della  struttura
competente con qualifica non inferiore alla VI.
  5.   Il  Comitato  opera  a  titolo  gratuito.  Ai  componenti  non
appartenenti ad Amministrazioni pubbliche spetta  il  rimborso  delle
spese  effettivamente  sostenute  e  documentate, nei limiti previsti
dalle normativa regionale per i dirigenti regionali.