Art. 8.
                       Concorso delle province
 
  1. Le province concorrono alla organizzazione ed alla realizzazione
delle  attivita'  di  protezione civile nel rispetto della disciplina
stabilita dall'articolo 13 della legge 225/1992.
  2. Spettano alle province:
   a) la predisposizione e la realizzazione di programmi  provinciali
di   previsione   e  prevenzione  conseguenti  alla  elaborazione  ed
aggiornamento dei dati di rischio nel relativo  ambito,  anche  sulla
base dei dati acquisiti dalle comunita' montane e dai comuni;
   b)  l'assistenza  tecnica  ai  comuni  colpiti da calamita' previo
coordinamento con le comunita' montane;
   c) la delimitazione degli ambiti  territoriali  danneggiati  dalla
calamita'.
  3.  Le  province  assicurano  una reperibilita' continua ai fini di
protezione civile.
  4. Le province concorrono altresi' alle attivita' di formazione  ed
aggiornamento   delle   squadre   comunali   di   volontari  e  delle
organizzazioni di volontariato secondo quanto disposto  dall'articolo
12.