Art. 8. Concorso delle province 1. Le province concorrono alla organizzazione ed alla realizzazione delle attivita' di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della legge 225/1992. 2. Spettano alle province: a) la predisposizione e la realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione conseguenti alla elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito, anche sulla base dei dati acquisiti dalle comunita' montane e dai comuni; b) l'assistenza tecnica ai comuni colpiti da calamita' previo coordinamento con le comunita' montane; c) la delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati dalla calamita'. 3. Le province assicurano una reperibilita' continua ai fini di protezione civile. 4. Le province concorrono altresi' alle attivita' di formazione ed aggiornamento delle squadre comunali di volontari e delle organizzazioni di volontariato secondo quanto disposto dall'articolo 12.