Art. 9.
 Concorso delle comunita' montane e degli altri enti per le deleghe
in agricoltura.
 
  1.  Le  comunita'  montane,  in  attuazione dell'articolo 6 comma 1
della legge 225/1992, concorrono alla realizzazione  delle  attivita'
di protezione civile attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
   a)   raccolta   dei   dati   utili   per   la   predisposizione  e
l'aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione
nonche' per  la  formazione  di  piani  intercomunali  di  protezione
civile;
   b)  collaborazione  alla  attuazione degli interventi previsti nei
programmi e piani di cui alla lettera a),  con  particolare  riguardo
alle  attivita'  rivolte  alla  previsione  e prevenzione del rischio
idrogeologico e ambientale.
  2. Le comunita' montane d'intesa con i comuni interessati,  possono
predisporre  piani intercomunali di protezione civile che contengono,
in particolare, l'analisi dei fattori di rischio  e  l'individuazione
dei   mezzi  e  delle  strutture  in  dotazione  utili  per  superare
l'emergenza.
  3.  Le  comunita'   montane,   coordinandosi   con   la   provincia
territorialmente   competente,  assicurano  l'assistenza  tecnica  ai
comuni  colpiti  da  calamita'  e  la  partecipazione  alle  fasi  di
rilevazione  sistematica  del  danno  occorso  sulla  base  di quanto
disposto dall'articolo 11.
  4. Le comunita'  montane  e  gli  altri  enti  per  le  deleghe  in
agricoltura  di  cui  alla  legge  regionale  19  aprile  1996  n. 20
(riordino  delle  comunita'  montante),  su  richiesta   dei   comuni
interessati  e  sulla  base  delle  risorse trasferite dalla Regione,
forniscono  agli  stessi  attrezzature  ed  equipaggiamenti  per   le
attivita'  di  protezione civile.   A tal fine le comunita' montane e
gli enti per le deleghe in agricoltura stipulano apposite convenzioni
con i comuni.