Art. 9. Concorso delle comunita' montane e degli altri enti per le deleghe in agricoltura. 1. Le comunita' montane, in attuazione dell'articolo 6 comma 1 della legge 225/1992, concorrono alla realizzazione delle attivita' di protezione civile attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti: a) raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione nonche' per la formazione di piani intercomunali di protezione civile; b) collaborazione alla attuazione degli interventi previsti nei programmi e piani di cui alla lettera a), con particolare riguardo alle attivita' rivolte alla previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e ambientale. 2. Le comunita' montane d'intesa con i comuni interessati, possono predisporre piani intercomunali di protezione civile che contengono, in particolare, l'analisi dei fattori di rischio e l'individuazione dei mezzi e delle strutture in dotazione utili per superare l'emergenza. 3. Le comunita' montane, coordinandosi con la provincia territorialmente competente, assicurano l'assistenza tecnica ai comuni colpiti da calamita' e la partecipazione alle fasi di rilevazione sistematica del danno occorso sulla base di quanto disposto dall'articolo 11. 4. Le comunita' montane e gli altri enti per le deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle comunita' montante), su richiesta dei comuni interessati e sulla base delle risorse trasferite dalla Regione, forniscono agli stessi attrezzature ed equipaggiamenti per le attivita' di protezione civile. A tal fine le comunita' montane e gli enti per le deleghe in agricoltura stipulano apposite convenzioni con i comuni.