Art. 3.
 
  1.  Al  comma  1,  dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990 sono aggiunte
dopo la lettera b), le seguenti:
   "b-bis) la ristrutturazione,  la  manutenzione  straordinaria,  la
creazione e la gestione di impianti ricreativi e sportivi che abbiano
un'attinenza diretta con l'attivita' delle SMS;
   b-ter)  la  realizzazione e la gestione in comune da parte di piu'
SMS di strutture connesse con le loro attivita'".
  2. Al comma 2, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990 sono abrogate  le
parole: "fino a un massimo di lire 50 milioni" e "e fino a un massimo
di 20 milioni".
  3.  Al comma 3, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990 sono abrogate le
parole "fino ad un massimo di lire 150 milioni".
  4. Al comma 3, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990  le  parole  "dei
Comuni in cui si trovano" sono sostituite dalle seguenti: "degli Enti
locali e Regione".
  5.  Dopo  il  comma  3,  dell'art.  2,  della L.R. n. 24/1990, sono
aggiunti i seguenti:
  "3-bis. Per il raggiungimento delle finalita' previste dall'art.  1
la Giunta regionale eroga contributi nel pagamento  degli  interessi,
commisurati  a  5  punti  percentuali,  su prestiti per interventi di
ristrutturazione,  manutenzione  straordinaria  e  costruzione  degli
immobili  in  cui  le SMS hanno sede e svolgono le attivita' sociali,
stipulando apposita convenzione con gli  Istituti  di  Credito  entro
novanta  giorni dall'entrata in vigore della legge. Il contributo nel
pagamento degli interessi viene riconosciuto anche nel caso in cui il
prestito sia stato erogato da un istituto non convenzionato.
  3-ter. Le Province e i Comuni possono partecipare al  finanziamento
delle  opere  previste  con  contributi  in conto capitale e in conto
interessi, in misura tale da  coprire  l'intero  costo  dell'opera  o
concorrere  all'abbattimento  del 100 per cento degli oneri derivanti
da interessi su finanziamenti bancari".