Art. 3. 1. Al comma 1, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990 sono aggiunte dopo la lettera b), le seguenti: "b-bis) la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, la creazione e la gestione di impianti ricreativi e sportivi che abbiano un'attinenza diretta con l'attivita' delle SMS; b-ter) la realizzazione e la gestione in comune da parte di piu' SMS di strutture connesse con le loro attivita'". 2. Al comma 2, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990 sono abrogate le parole: "fino a un massimo di lire 50 milioni" e "e fino a un massimo di 20 milioni". 3. Al comma 3, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990 sono abrogate le parole "fino ad un massimo di lire 150 milioni". 4. Al comma 3, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990 le parole "dei Comuni in cui si trovano" sono sostituite dalle seguenti: "degli Enti locali e Regione". 5. Dopo il comma 3, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Per il raggiungimento delle finalita' previste dall'art. 1 la Giunta regionale eroga contributi nel pagamento degli interessi, commisurati a 5 punti percentuali, su prestiti per interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e costruzione degli immobili in cui le SMS hanno sede e svolgono le attivita' sociali, stipulando apposita convenzione con gli Istituti di Credito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il contributo nel pagamento degli interessi viene riconosciuto anche nel caso in cui il prestito sia stato erogato da un istituto non convenzionato. 3-ter. Le Province e i Comuni possono partecipare al finanziamento delle opere previste con contributi in conto capitale e in conto interessi, in misura tale da coprire l'intero costo dell'opera o concorrere all'abbattimento del 100 per cento degli oneri derivanti da interessi su finanziamenti bancari".