Art. 4.
 
  1. L'art. 3 della L.R. n. 24/1990 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3 (Centro per lo studio e la documentazione delle Societa' di
Mutuo Soccorso). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1  la  Regione
promuove,  sulla  base  dell'indagine  conoscitiva  e  censitiva  dei
sodalizi esistenti in Piemonte,  l'istituzione  del  "Centro  per  lo
studio e la documentazione delle Societa' di Mutuo Soccorso".
  2.  Il  Centro  svolge  un  ruolo promozionale e di sostegno per le
seguenti finalita':
   a) costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle
SMS esistite ed esistenti in Piemonte, sulle fonti storiche  relative
ad ogni sodalizio e sul loro patrimonio culturale;
   b) costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle
fonti  bibliografiche  ed  archivistiche  relative  alla  storia  del
Mutualismo  piemontese  in  particolare  e  del  Mutualismo  nel  suo
complesso;
   c) costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale
iconografico delle SMS;
   d)  organizzazione  di  un  deposito per il ricovero temporaneo di
archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprieta'  delle  SMS
per  la  predisposizione  di  interventi  di  restauro  conservativo,
riordino ed inventariazione;
   e)  organizzazione  di mostre e convegni sia per la valorizzazione
del patrimonio storico-culturale delle SMS,  sia  per  lo  studio  ed
analisi  delle nuove forme di solidarieta' e conseguente divulgazione
dei valori socio-umanitari;
   f) attuazione di ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS;
   g) celebrazione di anniversari inerenti la storia delle SMS;
   h) manifestazioni organizzate in comune da parte di piu' SMS".