Art. 4. 1. L'art. 3 della L.R. n. 24/1990 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Centro per lo studio e la documentazione delle Societa' di Mutuo Soccorso). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 la Regione promuove, sulla base dell'indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Piemonte, l'istituzione del "Centro per lo studio e la documentazione delle Societa' di Mutuo Soccorso". 2. Il Centro svolge un ruolo promozionale e di sostegno per le seguenti finalita': a) costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle SMS esistite ed esistenti in Piemonte, sulle fonti storiche relative ad ogni sodalizio e sul loro patrimonio culturale; b) costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle fonti bibliografiche ed archivistiche relative alla storia del Mutualismo piemontese in particolare e del Mutualismo nel suo complesso; c) costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS; d) organizzazione di un deposito per il ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprieta' delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo, riordino ed inventariazione; e) organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarieta' e conseguente divulgazione dei valori socio-umanitari; f) attuazione di ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS; g) celebrazione di anniversari inerenti la storia delle SMS; h) manifestazioni organizzate in comune da parte di piu' SMS".