Art. 5.
 
  1. Al comma 1, dell'art. 4, della L.R. n. 24/1990  le  parole:  "30
gennaio" sono sostituite dalle parole "31 marzo".
  2. All'art. 4, della L.R. n. 24/1990 e' aggiunto il seguente comma:
  "1-bis.  Per  la  richiesta  di contributi di cui all'art. 2, comma
3-bis, valgono i tempi  e  la  documentazione  di  cui  al  comma  1,
prevedendo   nella   documentazione   anche   la   dichiarazione   di
disponibilita' di un Istituto di Credito a concedere il finanziamento
per la realizzazione dell'intervento  e  le  relative  condizioni  di
prestito".