Art. 5. 1. Al comma 1, dell'art. 4, della L.R. n. 24/1990 le parole: "30 gennaio" sono sostituite dalle parole "31 marzo". 2. All'art. 4, della L.R. n. 24/1990 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per la richiesta di contributi di cui all'art. 2, comma 3-bis, valgono i tempi e la documentazione di cui al comma 1, prevedendo nella documentazione anche la dichiarazione di disponibilita' di un Istituto di Credito a concedere il finanziamento per la realizzazione dell'intervento e le relative condizioni di prestito".