Art. 7. 1. All'art. 6, della L.R. n. 24/1990, sono aggiunti i seguenti commi: "Per l'attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, e' autorizzata la spesa per l'anno finanziario 1997 di L. 500.000.000 e viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: Contributo per il pagamento degli interessi su prestiti concessi dagli Istituti di Credito alle SMS e cooperative ex SMS. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 1997. La spesa per gli anni successivi viene definita con la legge di bilancio". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 15 novembre 1996 GHIGO