Art. 7.
 
  1. All'art. 6, della L.R. n.  24/1990,  sono  aggiunti  i  seguenti
commi:
   "Per  l'attuazione  dell'art.  3,  comma  3-bis, e' autorizzata la
spesa per l'anno finanziario 1997 di L. 500.000.000 e viene istituito
apposito capitolo con la seguente denominazione:  Contributo  per  il
pagamento  degli  interessi  su  prestiti  concessi dagli Istituti di
Credito alle SMS e cooperative ex SMS.
  Alla copertura finanziaria della  spesa  si  provvede  in  sede  di
predisposizione  del  bilancio per l'anno 1997. La spesa per gli anni
successivi viene definita con la legge di bilancio".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Torino, 15 novembre 1996
                                GHIGO