Art. 2.
 
  1.  In relazione alle finalita' previste dal precedente articolo, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1997,  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata a concedere annualmente agli aero-clubs e alle A.N.P.d'I.
provinciali  un  contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione
degli stessi.
  2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:
   a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani  ed  a
favorire  la  diffusione  della  cultura aeronautica incoraggiando lo
studio dei relativi problemi;
   b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo e  dell'attivita'
paracadutistica anche in funzione agonistica;
   c)  allo  svolgimento  di  attivita'  didattica  nei  vari settori
aeronautici  ed  all'organizzazione  di  corsi   di   formazione   ed
aggiornamento;
   d)   al   pagamento   di  oneri  derivanti  dall'effettuazione  di
manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;
   e)  all'ammodernamento  ed  al  potenziamento  delle  attrezzature
didattiche e della flotta aerea.
  3.  Almeno  il  50%  del  contributo  deve essere utilizzato per le
attivita' specificate alle lettere "c" ed "e".