Art. 2. 1. In relazione alle finalita' previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere annualmente agli aero-clubs e alle A.N.P.d'I. provinciali un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi. 2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato: a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi; b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo e dell'attivita' paracadutistica anche in funzione agonistica; c) allo svolgimento di attivita' didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento; d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda; e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea. 3. Almeno il 50% del contributo deve essere utilizzato per le attivita' specificate alle lettere "c" ed "e".