Art. 2.
 
  1. Previa integrazione delle norme tecniche  attuative  dei  P.R.G.
vigenti,   in  tutte  le  zone  di  piano  regolatore  generale,  con
esclusione delle zone territoriali omogenee cosi'  come  classificate
dalla  lettera  a), dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n.  1444,  per  gli  immobili  utilizzati,  gia'  utilizzati  o
utilizzabili  a  sale  cinematografiche  ed  a  teatri e' consentita,
indipendentemente dalla  approvazione  dei  piani  particolareggiati,
mediante  interventi edilizi diretti alla realizzazione di uno o piu'
ambienti, anche previa demolizione e ricostruzione, ed aumento  della
superficie, la modifica della utilizzazione, sia totale che parziale,
la  realizzazione  di  un complesso di sale cinematografiche, teatri,
cineteche,  biblioteche,  musei,  sale   per   concerti,   sale   per
conferenze,  spettacoli  e  mostre d'arte. La superficie del progetto
deve essere destinata per almeno il 65% agli usi  di  cui  sopra.  La
restante  parte  della  superficie di progetto puo' essere utilizzata
per attivita' commerciali di supporto, quali bar, ristoranti,  tavole
calde, sale da the', librerie ed attivita' ad esse assimilabili e per
palestre.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 5 settembre 1996
                              BADALONI
  Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 agosto
1996.