Art. 10. Competenze della Regione 1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia socio-assistenziale: a) emana atti di indirizzo e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale; b) concorre, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale dei servizi socio-assistenziali; c) adotta, con il concorso degli enti locali e degli altri enti operanti in materia, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990, e della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni, il piano socio-assistenziale regionale, secondo i criteri fissati dal programma regionale di sviluppo ed in coerenza con gli obiettivi e le linee determinati dal programma stesso e dal relativo quadro di riferimento territoriale, e ne verifica l'attuazione; d) determina, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nell'ambito del piano socio-assistenziale regionale e nel rispetto dei criteri fissati al titolo IV della presente legge, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socio-assistenziali, sentiti i comuni e previo parere delle province e della citta' metropolitana, e promuove forme associative e di cooperazione fra gli enti locali interessati; e) cura la tenuta dei registri regionali degli enti privati che prestano assistenza sociale, disciplinando le modalita' e le procedure per l'iscrizione e la cancellazione; f) predispone gli schemi-tipo di regolamento dei servizi di assistenza sociale e di accordi di programma per l'integrazione di tali servizi con gli altri servizi territoriali nonche' gli schemi-tipo di convenzione tra i comuni e gli enti privati o le organizzazioni di volontariato iscritti nei registri regionali; g) indica i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei servizi socio-assistenziali e provvede al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi stessi, previo parere degli enti locali istituzionalmente competenti per territorio nel caso in cui i servizi non siano gestiti direttamente dai comuni o dalle comunita' montane; h) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate ai fini socio-assistenziali e ripartisce tra gli enti locali il fondo di cui all'art. 60, tenuto conto delle indicazioni del piano socio-assistenziale regionale; i) individua, in attuazione degli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale, nell'ambito del piano regionale di formazione professionale gli interventi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale adibito ad attivita' di assistenza sociale, ivi compreso quello volontario; l) definisce, in collaborazione con gli enti locali, i criteri e gli standards dell'informatizzazione dei servizi socio-assistenziali anche al fine di consentire alla Regione la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla programmazione regionale; m) definisce le modalita' e i criteri della vigilanza sui servizi di cui alla lettera g) e sulle attivita' svolte dagli enti privati e dalle associazioni di volontariato di cui alla lettera e) del presente comma; n) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema socio-assistenziale. 2. Alla Regione spetta, altresi', l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale; b) le persone giuridiche private che operano nelle materie indicate nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ai sensi degli articoli 14 e 15 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e secondo le procedure indicate nella legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73, e successive modificazioni.