Art. 10.
                      Competenze della Regione
 
  1.   La   Regione   svolge   le   seguenti   funzioni   in  materia
socio-assistenziale:
   a) emana atti di indirizzo e coordinamento attinenti  ad  esigenze
di carattere unitario nel territorio regionale;
   b)  concorre,  ai  sensi  dell'art.  11 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 del 1977, alla determinazione degli obiettivi
e  degli  strumenti  della  programmazione  nazionale   dei   servizi
socio-assistenziali;
   c)  adotta,  con  il concorso degli enti locali e degli altri enti
operanti in materia, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 del 1977 dell'art. 3 della legge n.  142  del
1990,  e  della  legge  regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive
modificazioni, il  piano  socio-assistenziale  regionale,  secondo  i
criteri  fissati  dal  programma regionale di sviluppo ed in coerenza
con gli obiettivi e le linee determinati dal programma stesso  e  dal
relativo   quadro   di   riferimento   territoriale,  e  ne  verifica
l'attuazione;
   d) determina, ai sensi dell'art. 25  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   n.   616   del   1977,   nell'ambito  del  piano
socio-assistenziale regionale e nel rispetto dei criteri  fissati  al
titolo IV della presente legge, gli ambiti territoriali adeguati alla
gestione  dei  servizi socio-assistenziali, sentiti i comuni e previo
parere delle province e della citta' metropolitana, e promuove  forme
associative e di cooperazione fra gli enti locali interessati;
   e)  cura  la  tenuta dei registri regionali degli enti privati che
prestano  assistenza  sociale,  disciplinando  le  modalita'   e   le
procedure per l'iscrizione e la cancellazione;
   f)  predispone  gli  schemi-tipo  di  regolamento  dei  servizi di
assistenza sociale e di accordi di programma  per  l'integrazione  di
tali   servizi   con  gli  altri  servizi  territoriali  nonche'  gli
schemi-tipo di convenzione tra i comuni  e  gli  enti  privati  o  le
organizzazioni di volontariato iscritti nei registri regionali;
   g)  indica i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei
servizi socio-assistenziali e provvede al rilascio, alla  sospensione
ed  alla  revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento
dei servizi stessi, previo parere degli enti locali istituzionalmente
competenti per territorio nel caso in cui i servizi non siano gestiti
direttamente dai comuni o dalle comunita' montane;
   h) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate  ai
fini socio-assistenziali e ripartisce tra gli enti locali il fondo di
cui   all'art.   60,   tenuto   conto  delle  indicazioni  del  piano
socio-assistenziale regionale;
   i)  individua,   in   attuazione   degli   obiettivi   del   piano
socio-assistenziale  regionale,  nell'ambito  del  piano regionale di
formazione    professionale    gli    interventi    di    formazione,
riqualificazione  ed aggiornamento del personale adibito ad attivita'
di assistenza sociale, ivi compreso quello volontario;
   l) definisce, in collaborazione con gli enti locali, i  criteri  e
gli  standards dell'informatizzazione dei servizi socio-assistenziali
anche al fine di consentire alla Regione la raccolta e l'elaborazione
delle informazioni necessarie alla programmazione regionale;
   m)  definisce le modalita' e i criteri della vigilanza sui servizi
di cui alla lettera g) e sulle attivita' svolte dagli enti privati  e
dalle  associazioni  di  volontariato  di  cui  alla  lettera  e) del
presente comma;
   n) attua forme di verifica  idonee  a  migliorare  l'efficienza  e
l'efficacia del sistema socio-assistenziale.
  2.  Alla  Regione  spetta,  altresi',  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative concernenti:
   a) le istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza  operanti
nell'ambito regionale;
   b)  le  persone  giuridiche  private  che  operano  nelle  materie
indicate nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
616  del  1977,  ai sensi degli articoli 14 e 15 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica e secondo le procedure indicate nella
legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73, e successive modificazioni.