Art. 11. Competenze delle province e della citta' metropolitana 1. Le province e la citta' metropolitana svolgono le seguenti funzioni in materia socio-assistenziale: a) concorrono, ai sensi degli articoli 3, 15 e 19 della legge n. 142 del 1990, e della legge regionale n. 17 del 1986, e successive modificazioni, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione nell'area socio-assistenziale; b) provvedono, ai sensi delle norme citate alla lettera a), alla specificazione ed attuazione nell'ambito del proprio territorio degli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale ed adottano a tal fine, con il concorso dei comuni e degli altri enti operanti in materia, il proprio piano socio-assistenziale, in coerenza con il rispettivo programma socio-economico e con il relativo piano territoriale di coordinamento; c) provvedono, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, a localizzare, nell'ambito del proprio piano socio-assistenziale, i presidi assistenziali e ad esprimere il parere sulla determinazione da parte della Regione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socio-assistenziali; d) esercitano, in regime di convenzione con i comuni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni socio-assistenziali gia' di competenza provinciale alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990; e) espletano, ai sensi delle leggi regionali 25 febbraio 1992, n. 23, e 24 giugno 1980, n. 87, e successive modificazioni, i compiti connessi alla formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento del personale adibito ad attivita' di assistenza sociale. 2. Con specifiche leggi regionali possono essere attribuite o delegate alle province ed alla citta' metropolitana ulteriori funzioni in materia socio-assistenziali compatibili con il ruolo ad esse assegnato dalla legge n. 142 del 1990.