Art. 12.
                        Competenze dei comuni
 
  1.  I comuni, ai sensi degli articoli 3 e 15 della legge n. 142 del
1990,  e  della  legge  regionale  n.  17  del  1986,  e   successive
modificazioni,   concorrono   alla   determinazione  degli  obiettivi
contenuti nei piani e nei programmi  dello  Stato,  della  Regione  e
della    provincia    o    della   citta'   metropolitana   nell'area
socio-assistenziale  e  provvedono  alla   loro   specificazione   ed
attuazione  nell'ambito  del proprio territorio.  A quest'ultimo fine
adottano,    in    conformita'    alle    previsioni    del     piano
socio-assistenziale   provinciale   o   metropolitano,   propri  atti
programmatori,    poliennali     o     annuali,     di     interventi
socio-assistenziali.
  2.  I  comuni,  quali  enti  esponenziali  della  comunita' locale,
esercitano, ai sensi dell'art. 9 della  legge  n.  142  del  1990,  e
dell'art.  25  del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del
1977,   tutte   le   altre   funzioni   amministrative   in   materia
socio-assistenziale,  ad eccezione di quelle espressamente attribuite
alla Regione,  alle  province  ed  alla  citta'  metropolitana  dalla
normativa  statale  e  regionale.   Esercitano, altresi', le funzioni
amministrative socio-assistenziali di  competenza  delle  province  e
della  citta' metropolitana, di cui all'art. 11, comma 1, lettera d),
sulla base  di  apposita  convenzione.    In  particolare,  i  comuni
provvedono:
   a)  alla  prevenzione  di  situazioni  individuali e collettive di
disagio ed emarginazione sociale attraverso l'individuazione  precoce
della  cause  che  le  determinano e all'attivazione degli interventi
volti al superamento delle cause stesse;
   b) al sostegno della famiglia, alla protezione  della  maternita',
all'assistenza e tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva;
   c) al sostegno ed all'integrazione sociale dei cittadini anziani e
di quelli disabili, soggetti a rischio di emarginazione;
   d)  all'informazione,  rivolta sia alla collettivita' sia a gruppi
omogenei  per  interessi  e  problemi,  su   tematiche   generali   e
specifiche,  al  fine  di promuovere una diffusa coscienza sociale ed
attivare iniziative di sostegno e solidarieta';
   e) ad esprimere parere sui  provvedimenti  regionali  relativi  al
rilascio,    alla    sospensione   ed   alla   revoca   dei   servizi
socio-assistenziali non gestiti  direttamente  dai  comuni  stessi  o
dalle  comunita'  montane  nonche'  a  vigilare  su  tali  servizi  e
sull'attivita'  degli  enti  privati  e   delle   organizzazioni   di
volontariato che prestano assistenza sociale;
   f)  a  determinare  la  percentuale  e  definire  le modalita' del
concorso degli utenti o delle persone tenute al loro mantenimento  al
costo  delle  prestazioni  socio-assistenziali,  nonche' del rimborso
agli stessi di spese sostenute  in  caso  di  ricorso  autorizzato  a
prestazioni non convenzionate, sulla base dei criteri e dei parametri
di reddito stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale.
  3.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui al presente articolo i
comuni concorrono, ai sensi dell'art. 25 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  616 del 1977, alla determinazione degli ambiti
territoriali adeguati,  organizzano  in  tali  ambiti  i  servizi  di
assistenza  sociale  e ne disciplinano il funzionamento, attuando, in
conformita' ai principi della legge  n.  142  del  1990,  ai  criteri
fissati  al  titolo  IV  della presente legge ed alle indicazioni del
piano socio-assistenziale regionale, forme di decentramento  o  forme
associative  e  di cooperazione con altri comuni e con la provincia o
la citta' metropolitana e facendo  ricorso  ai  sistemi  di  gestione
ritenuti  piu'  rispondenti  alla dimensione ed alla specificita' dei
servizi stessi.