Art. 12. Competenze dei comuni 1. I comuni, ai sensi degli articoli 3 e 15 della legge n. 142 del 1990, e della legge regionale n. 17 del 1986, e successive modificazioni, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della provincia o della citta' metropolitana nell'area socio-assistenziale e provvedono alla loro specificazione ed attuazione nell'ambito del proprio territorio. A quest'ultimo fine adottano, in conformita' alle previsioni del piano socio-assistenziale provinciale o metropolitano, propri atti programmatori, poliennali o annuali, di interventi socio-assistenziali. 2. I comuni, quali enti esponenziali della comunita' locale, esercitano, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 142 del 1990, e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, tutte le altre funzioni amministrative in materia socio-assistenziale, ad eccezione di quelle espressamente attribuite alla Regione, alle province ed alla citta' metropolitana dalla normativa statale e regionale. Esercitano, altresi', le funzioni amministrative socio-assistenziali di competenza delle province e della citta' metropolitana, di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), sulla base di apposita convenzione. In particolare, i comuni provvedono: a) alla prevenzione di situazioni individuali e collettive di disagio ed emarginazione sociale attraverso l'individuazione precoce della cause che le determinano e all'attivazione degli interventi volti al superamento delle cause stesse; b) al sostegno della famiglia, alla protezione della maternita', all'assistenza e tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva; c) al sostegno ed all'integrazione sociale dei cittadini anziani e di quelli disabili, soggetti a rischio di emarginazione; d) all'informazione, rivolta sia alla collettivita' sia a gruppi omogenei per interessi e problemi, su tematiche generali e specifiche, al fine di promuovere una diffusa coscienza sociale ed attivare iniziative di sostegno e solidarieta'; e) ad esprimere parere sui provvedimenti regionali relativi al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dei servizi socio-assistenziali non gestiti direttamente dai comuni stessi o dalle comunita' montane nonche' a vigilare su tali servizi e sull'attivita' degli enti privati e delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale; f) a determinare la percentuale e definire le modalita' del concorso degli utenti o delle persone tenute al loro mantenimento al costo delle prestazioni socio-assistenziali, nonche' del rimborso agli stessi di spese sostenute in caso di ricorso autorizzato a prestazioni non convenzionate, sulla base dei criteri e dei parametri di reddito stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo i comuni concorrono, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, alla determinazione degli ambiti territoriali adeguati, organizzano in tali ambiti i servizi di assistenza sociale e ne disciplinano il funzionamento, attuando, in conformita' ai principi della legge n. 142 del 1990, ai criteri fissati al titolo IV della presente legge ed alle indicazioni del piano socio-assistenziale regionale, forme di decentramento o forme associative e di cooperazione con altri comuni e con la provincia o la citta' metropolitana e facendo ricorso ai sistemi di gestione ritenuti piu' rispondenti alla dimensione ed alla specificita' dei servizi stessi.