Art. 13.
                 Competenze delle comunita' montane
 
  1. Le comunita' montane, a norma dell'art. 29, comma 2, della legge
n. 142 del 1990, e dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1994,  n.  97,
provvedono  all'esercizio delle funzioni comunali di cui all'art.  12
qualora esse debbano essere svolte in forma associata, secondo quanto
previsto dall'art. 38, ovvero nel caso di specifica delega  da  parte
dei comuni.