Art. 14.
    Competenze ed attivita' delle aziende unita' sanitarie locali
 
  1.  Le  aziende unita' sanitarie locali esercitano in via ordinaria
la gestione delle attivita' socio-assistenziali di rilievo  sanitario
ai  sensi  dell'art.  1  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 agosto 1985, con imputazione dei relativi oneri sul  fondo
sanitario regionale.
  2.  Svolgono,  altresi', ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  le
attivita'  socio-assistenziali  ad  esse eventualmente delegate dagli
enti locali con oneri a totale  carico  degli  stessi,  ivi  compresi
quelli relativi al personale, con specifica contabilizzazione.
  3.   Nel   caso  in  cui  gli  enti  locali  non  facciano  ricorso
all'istituto della delega, le aziende unita'  sanitarie  locali  sono
tenute  comunque ad assumere le necessarie iniziative ed a fornire le
prestazioni  atte  ad  assicurare  l'integrazione  dei   servizi   di
assistenza  sociale  con  quelli  sanitari,  nel  rispetto  di quanto
previsto dall'art. 42.