Art. 14. Competenze ed attivita' delle aziende unita' sanitarie locali 1. Le aziende unita' sanitarie locali esercitano in via ordinaria la gestione delle attivita' socio-assistenziali di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, con imputazione dei relativi oneri sul fondo sanitario regionale. 2. Svolgono, altresi', ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le attivita' socio-assistenziali ad esse eventualmente delegate dagli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, con specifica contabilizzazione. 3. Nel caso in cui gli enti locali non facciano ricorso all'istituto della delega, le aziende unita' sanitarie locali sono tenute comunque ad assumere le necessarie iniziative ed a fornire le prestazioni atte ad assicurare l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42.