Art. 15. Attivita' delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza informano la propria attivita' ai principi ed obiettivi della presente legge, concorrendo a realizzare i servizi e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.