Art. 15.
  Attivita' delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
 
  1. Fino alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  riforma
dell'assistenza, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
informano  la  propria  attivita'  ai  principi  ed  obiettivi  della
presente legge, concorrendo a realizzare i servizi e  gli  interventi
previsti  dalla  programmazione  regionale  e  locale  anche mediante
l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.