Art. 16.
                            Enti privati
 
  1. La Regione garantisce la libera iniziativa privata che operi per
il  perseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 3, promuovendo e
coordinando l'apporto delle cooperative sociali, delle  associazioni,
delle  fondazioni  e  delle  istituzioni  private,  dotate  o meno di
personalita' giuridica, aventi finalita' socio-assistenziali.
  2. Lo svolgimento di attivita' di assistenza sociale da parte degli
enti di cui al comma 1 avviene nelle forme e nei modi previsti  dalla
presente  legge  e  dalla  legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' nel
rispetto  dei  criteri   indicati   nel   piano   socio-assistenziale
regionale.