Art. 16. Enti privati 1. La Regione garantisce la libera iniziativa privata che operi per il perseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 3, promuovendo e coordinando l'apporto delle cooperative sociali, delle associazioni, delle fondazioni e delle istituzioni private, dotate o meno di personalita' giuridica, aventi finalita' socio-assistenziali. 2. Lo svolgimento di attivita' di assistenza sociale da parte degli enti di cui al comma 1 avviene nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' nel rispetto dei criteri indicati nel piano socio-assistenziale regionale.