Art. 17.
                            Volontariato
 
  1.  La Regione riconosce la funzione dell'attivita' di volontariato
come  espressione  di  partecipazione,  solidarieta'   e   pluralismo
sociale,  ne  promuove  lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne
favorisce l'apporto originale per il perseguimento degli obiettivi di
cui all'art.   3, in conformita' alle  disposizioni  contenute  nella
legge regionale 28 giugno 1993, n. 29.
  2. La Regione incentiva, altresi', l'inserimento dei volontari come
soci  nelle  cooperative  sociali ai sensi dell'art. 2 della legge n.
381 del 1991.