Art. 17. Volontariato 1. La Regione riconosce la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, in conformita' alle disposizioni contenute nella legge regionale 28 giugno 1993, n. 29. 2. La Regione incentiva, altresi', l'inserimento dei volontari come soci nelle cooperative sociali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381 del 1991.