Art. 18.
                             Prevenzione
 
  1. Gli interventi di prevenzione riguardano:
   a) il coordinamento di tutti i servizi socio-assistenziali  ed  il
raccordo  con  gli  altri  servizi  del  territorio  per  favorire  e
determinare condizioni ed opportunita' per l'effettiva  realizzazione
della persona;
   b)  iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo e di tempo
libero per la soddisfazione delle esigenze anche  relazionali  e  per
prevenire fenomeni di emarginazione di soggetti o gruppi a rischio;
   c)  l'acquisizione  e  la  raccolta  sistematica  di  tutti i dati
riferiti al territorio, utili ad orientare la politica sociale  e  ad
individuare  gli  obiettivi  della programmazione socio-assistenziale
locale nonche' ad organizzare ed attuare gli  interventi  rispondenti
ai bisogni ed alle esigenze della comunita' locale;
   d)  l'attuazione  di  studi e ricerche finalizzati alla conoscenza
delle  risorse  e  della  loro  adeguatezza  e  rispondenza  ed  alla
individuazione   degli  stati  di  bisogno,  di  emarginazione  e  di
disadattamento nonche' dei fattori di rischio.