Art. 18. Prevenzione 1. Gli interventi di prevenzione riguardano: a) il coordinamento di tutti i servizi socio-assistenziali ed il raccordo con gli altri servizi del territorio per favorire e determinare condizioni ed opportunita' per l'effettiva realizzazione della persona; b) iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo e di tempo libero per la soddisfazione delle esigenze anche relazionali e per prevenire fenomeni di emarginazione di soggetti o gruppi a rischio; c) l'acquisizione e la raccolta sistematica di tutti i dati riferiti al territorio, utili ad orientare la politica sociale e ad individuare gli obiettivi della programmazione socio-assistenziale locale nonche' ad organizzare ed attuare gli interventi rispondenti ai bisogni ed alle esigenze della comunita' locale; d) l'attuazione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza delle risorse e della loro adeguatezza e rispondenza ed alla individuazione degli stati di bisogno, di emarginazione e di disadattamento nonche' dei fattori di rischio.