Art. 19. Informazione 1. Gli interventi di informazione riguardano: a) attivita' diretta a fornire al singolo cittadino informazioni e consulenza per la conoscenza delle prestazioni e dei servizi sociali e sanitari nonche' degli altri servizi nei quali si esplica la vita sociale organizzata, anche al fine di consentirne una corretta ed adeguata utilizzazione; b) attivita' di informazione rivolta alla collettivita' o mirata a gruppi omogenei per interessi e problemi, per la conoscenza del territorio in termini di servizi e risorse disponibili.