Art. 19.
                            Informazione
 
  1. Gli interventi di informazione riguardano:
   a) attivita' diretta a fornire al singolo cittadino informazioni e
consulenza  per la conoscenza delle prestazioni e dei servizi sociali
e sanitari nonche' degli altri servizi nei quali si esplica  la  vita
sociale  organizzata,  anche  al  fine di consentirne una corretta ed
adeguata utilizzazione;
   b) attivita' di informazione rivolta alla collettivita' o mirata a
gruppi omogenei per interessi  e  problemi,  per  la  conoscenza  del
territorio in termini di servizi e risorse disponibili.