Art. 2.
                              Principi
 
  1. Il sistema  socio-assistenziale  della  Regione  si  informa  ai
principi  costituzionali  del  pieno  ed  inviolabile  rispetto della
dignita' della persona e  dell'inderogabile  dovere  di  solidarieta'
sociale.
  2. I servizi e gli interventi socio-assistenziali devono garantire:
   a) la riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti;
   b) l'uguaglianza di trattamento a parita' di bisogno;
   c) la liberta' di scelta tra le prestazioni erogabili.