Art. 2. Principi 1. Il sistema socio-assistenziale della Regione si informa ai principi costituzionali del pieno ed inviolabile rispetto della dignita' della persona e dell'inderogabile dovere di solidarieta' sociale. 2. I servizi e gli interventi socio-assistenziali devono garantire: a) la riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti; b) l'uguaglianza di trattamento a parita' di bisogno; c) la liberta' di scelta tra le prestazioni erogabili.