Art. 20.
                         Promozione sociale
 
  1. Gli interventi di promozione sociale riguardano:
   a)   iniziative   volte   a  promuovere  il  coinvolgimento  della
collettivita' e la crescita della sensibilita' sui temi sociali e, in
particolare, sui problemi della condizione minorile, dei  soggetti  a
rischio  di  emarginazione,  delle  persone  anziane  e delle persone
handicappate, stimolando la solidarieta' allargata e  la  piu'  ampia
partecipazione;
   b)  attivita'  di  promozione,  valorizzazione  e  raccordo  delle
organizzazioni di volontariato in termine di  apporto  sia  culturale
sia operativo;
   c)  promozione della cooperazione soprattutto tra i giovani per la
gestione e l'autogestione dei servizi,  con  particolare  riguardo  a
quella   integrata   con   persone   handicappate   o  a  rischio  di
emarginazione.