Art. 20. Promozione sociale 1. Gli interventi di promozione sociale riguardano: a) iniziative volte a promuovere il coinvolgimento della collettivita' e la crescita della sensibilita' sui temi sociali e, in particolare, sui problemi della condizione minorile, dei soggetti a rischio di emarginazione, delle persone anziane e delle persone handicappate, stimolando la solidarieta' allargata e la piu' ampia partecipazione; b) attivita' di promozione, valorizzazione e raccordo delle organizzazioni di volontariato in termine di apporto sia culturale sia operativo; c) promozione della cooperazione soprattutto tra i giovani per la gestione e l'autogestione dei servizi, con particolare riguardo a quella integrata con persone handicappate o a rischio di emarginazione.