Art. 21.
                        Assistenza economica
 
  1.  L'assistenza  economica  si   esplica   attraverso   interventi
finanziari che possono avere:
   a)   carattere   di   continuita',   qualora   siano   finalizzati
all'integrazione del reddito del singolo o del nucleo  familiare  per
il soddisfacimento dei bisogni primari;
   b)  carattere  di  straordinarieta', immediatezza e temporaneita',
per far fronte a situazioni di emergenza;
   c) carattere di specificita', in quanto finalizzati ad esigenze  e
bisogni particolari, fra i quali, prioritariamente, quelli di persone
non autosufficienti assistiti in famiglia.
  2.  L'assistenza  economica  puo'  avvenire  anche  in concorso con
l'erogazione di altre prestazioni  e  servizi  socio-assistenziali  e
puo'  essere  erogata in sostituzione del servizio di aiuto personale
di cui all'art.  23.
  3. Il piano socio-assistenziale regionale determina i  criteri  per
l'erogazione  dell'assistenza  economica  e  per l'individuazione dei
parametri di reddito ai quali rapportare gli interventi finanziari.