Art. 21. Assistenza economica 1. L'assistenza economica si esplica attraverso interventi finanziari che possono avere: a) carattere di continuita', qualora siano finalizzati all'integrazione del reddito del singolo o del nucleo familiare per il soddisfacimento dei bisogni primari; b) carattere di straordinarieta', immediatezza e temporaneita', per far fronte a situazioni di emergenza; c) carattere di specificita', in quanto finalizzati ad esigenze e bisogni particolari, fra i quali, prioritariamente, quelli di persone non autosufficienti assistiti in famiglia. 2. L'assistenza economica puo' avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e servizi socio-assistenziali e puo' essere erogata in sostituzione del servizio di aiuto personale di cui all'art. 23. 3. Il piano socio-assistenziale regionale determina i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica e per l'individuazione dei parametri di reddito ai quali rapportare gli interventi finanziari.