Art. 22.
                       Assistenza domiciliare
 
  1.   L'assistenza   domiciliare  e'  rivolta  prevalentemente  alle
seguenti tre aree problematiche e progettuali:
   a) area della senescenza;
   b) area della disabilita', compreso il disagio mentale;
   c) area dell'eta' evolutiva, scolastica e giovanile.
  2. I destinatari dell'assistenza domiciliare sono persone anziane e
disabili  in  condizioni  di  parziale,  temporanea  o   totale   non
autosufficienza, nonche' nuclei familiari con componenti a rischio di
emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in eta' evolutiva.
  3.  L'assistenza  domiciliare,  che  e' costituita da un insieme di
prestazioni rese a domicilio, e' finalizzata a favorire la permanenza
delle persone di cui al comma 2, nel proprio ambiente, ad elevare  la
qualita'   della   vita   delle   stesse,   ad  evitare  il  fenomeno
dell'isolamento e dell'emarginazione sociale.
  4. Le prestazioni  socio-assistenziali  consistono  prevalentemente
nelle  attivita'  di  aiuto  alla  persona, di governo della casa, di
supporto nel favorire la vita e la  rete  di  relazioni,  nonche'  in
interventi di tipo sociale ed educativo.
  5.  L'assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  si  integra con
l'assistenza domiciliare sanitaria di  cui  alla  legge  regionale  2
dicembre 1988, n. 80.