Art. 22. Assistenza domiciliare 1. L'assistenza domiciliare e' rivolta prevalentemente alle seguenti tre aree problematiche e progettuali: a) area della senescenza; b) area della disabilita', compreso il disagio mentale; c) area dell'eta' evolutiva, scolastica e giovanile. 2. I destinatari dell'assistenza domiciliare sono persone anziane e disabili in condizioni di parziale, temporanea o totale non autosufficienza, nonche' nuclei familiari con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in eta' evolutiva. 3. L'assistenza domiciliare, che e' costituita da un insieme di prestazioni rese a domicilio, e' finalizzata a favorire la permanenza delle persone di cui al comma 2, nel proprio ambiente, ad elevare la qualita' della vita delle stesse, ad evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale. 4. Le prestazioni socio-assistenziali consistono prevalentemente nelle attivita' di aiuto alla persona, di governo della casa, di supporto nel favorire la vita e la rete di relazioni, nonche' in interventi di tipo sociale ed educativo. 5. L'assistenza domiciliare socio-assistenziale si integra con l'assistenza domiciliare sanitaria di cui alla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 80.