Art. 23.
                           Aiuto personale
 
  1. Il servizio di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' diretto ai soggetti in temporanea o
permanente  grave limitazione dell'autonomia personale non superabile
con protesi, presidi ed ausili tecnici  o  altre  forme  di  sostegno
rivolte a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione.
  2.  Le  prestazioni  di aiuto personale consistono in interventi di
sostegno alla persona per  lo  svolgimento  delle  normali  attivita'
quotidiane,   nonche'   di   integrazione   sociale   e   comprendono
l'interpretariato per i non udenti.
  3. Il servizio di  aiuto  personale  e'  integrato  con  gli  altri
servizi  socio-assistenziali esistenti nel territorio regionale ed in
particolare con il servizio di assistenza domiciliare, nonche' con  i
servizi sanitari.