Art. 23. Aiuto personale 1. Il servizio di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' diretto ai soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi, presidi ed ausili tecnici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione. 2. Le prestazioni di aiuto personale consistono in interventi di sostegno alla persona per lo svolgimento delle normali attivita' quotidiane, nonche' di integrazione sociale e comprendono l'interpretariato per i non udenti. 3. Il servizio di aiuto personale e' integrato con gli altri servizi socio-assistenziali esistenti nel territorio regionale ed in particolare con il servizio di assistenza domiciliare, nonche' con i servizi sanitari.