Art. 24.
                Soddisfacimento di esigenze abitative
 
  1.  Gli  interventi  per  far  fronte  a specifici stati di bisogno
connessi  a  carenze  abitative,  sia  per  prevenire  situazioni  di
emarginazione e segregazione di individui o di disgregazone di nuclei
familiari,  sia  per  favorire  la destituzionalizzazione di soggetti
ricoverati o evitarne il ricovero, consistono:
   a) nella individuazione degli immobili di  proprieta'  degli  enti
locali  da  destinare  ad  alloggi,  anche  attraverso  operazioni di
riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero  di  cui
all'art. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457;
   b)   nel  miglioramento  di  condizioni  abitative  attraverso  la
realizzazione di opere di manutenzione e adeguamento  degli  alloggi,
anche   per   la   eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  e
concessione di contributi per  l'installazione  ed  uso  di  impianti
idrici, elettrici, tecnici e telefonici;
   c)  nell'integrazione  parziale  o totale del canone di locazione,
anche in attuazione della legge 27 luglio 1978, n. 392;
   d)  nella  ospitalita'  temporanea  in  alberghi,  in   situazioni
contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente.