Art. 24. Soddisfacimento di esigenze abitative 1. Gli interventi per far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, sia per prevenire situazioni di emarginazione e segregazione di individui o di disgregazone di nuclei familiari, sia per favorire la destituzionalizzazione di soggetti ricoverati o evitarne il ricovero, consistono: a) nella individuazione degli immobili di proprieta' degli enti locali da destinare ad alloggi, anche attraverso operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all'art. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) nel miglioramento di condizioni abitative attraverso la realizzazione di opere di manutenzione e adeguamento degli alloggi, anche per la eliminazione delle barriere architettoniche, e concessione di contributi per l'installazione ed uso di impianti idrici, elettrici, tecnici e telefonici; c) nell'integrazione parziale o totale del canone di locazione, anche in attuazione della legge 27 luglio 1978, n. 392; d) nella ospitalita' temporanea in alberghi, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente.