Art. 25. Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna 1. La mensa sociale e il centro di accoglienza notturna sono servizi tesi a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in particolari gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale. 2. I suddetti servizi possono essere realizzati nelle grandi aree urbane e nei comuni in cui vi sia la presenza di persone che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1. 3. Presso il centro di accoglienza notturna deve essere disponibile un servizio sociale, anche con caratteristiche di segreteria permanente, che curi, attraverso gli opportuni collegamenti con i servizi territoriali, le iniziative volte alla rimozione delle cause di disagio sociale.