Art. 25.
         Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna
 
  1.  La  mensa  sociale  e  il  centro  di accoglienza notturna sono
servizi tesi a soddisfare bisogni primari di vita delle  persone  che
versano   in  particolari  gravi  condizioni  di  disagio  economico,
familiare e sociale.
  2. I suddetti servizi possono essere realizzati nelle  grandi  aree
urbane  e  nei  comuni  in  cui  vi sia la presenza di persone che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1.
  3. Presso il centro di accoglienza notturna deve essere disponibile
un  servizio  sociale,  anche  con  caratteristiche   di   segreteria
permanente,  che  curi,  attraverso  gli opportuni collegamenti con i
servizi territoriali, le iniziative volte alla rimozione delle  cause
di disagio sociale.